CIGO negata per sospensione lavori da mancata interruzione della circolazione ferroviaria (TAR Emilia-Romagna n. 86 del 29.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non integra il presupposto della cassa integrazione guadagni ordinaria per eventi transitori non imputabili all’impresa o ai dipendenti la sospensione dei lavori appaltati dipesa dalla mancata concessione delle interruzioni della circolazione ferroviaria, ove l’accordo quadro preveda e disciplini espressamente tale eventualità. L’istituto opera in via di eccezione rispetto alla regola del sinallagma retributivo, con assunzione del costo a carico della collettività, e non può essere piegato a socializzare il rischio d’impresa. Restano esclusi i fatti che rientrano nella normale alea dell’attività, che non sfuggono al dominio dell’organizzatore secondo l’ordinaria diligenza o che sono riconducibili all’erroneità delle scelte imprenditoriali. Il giudizio sui presupposti di legge prescinde dalle indicazioni della circolare amministrativa.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un accordo quadro con il gestore dell’infrastruttura ferroviaria per lavori di rinnovo dell’armamento su più linee in esercizio, ha presentato numerose domande di cassa integrazione guadagni ordinaria. A fondamento delle istanze ha dedotto che il direttore dei lavori aveva più volte disposto la sospensione delle attività per la mancata concessione delle programmate interruzioni della circolazione dei treni.

L’INPS ha respinto tutte le domande con motivazione omogenea: la causale indicata non rientrava tra quelle ammesse, poiché la sospensione era prevista nel contratto di appalto e dipendeva da una scelta del contraente privato, non da un atto della pubblica autorità. La società ha impugnato i ventiquattro provvedimenti davanti al TAR, invocando la forza maggiore e la disciplina dell’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla sospensione dei lavori per circostanze non prevedibili.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 11 del D.Lgs. n. 148/2015, che ammette la CIGO per situazioni aziendali dovute a eventi transitori non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, e per situazioni temporanee di mercato. Nel caso concreto viene in rilievo la prima ipotesi, oggetto di interpretazione restrittiva da parte della giurisprudenza amministrativa.

La Corte ribadisce che non integrano il presupposto i fatti rientranti nella normale alea d’impresa, quelli che non sfuggono al dominio dell’organizzatore secondo l’ordinaria diligenza e quelli riconducibili all’erroneità delle scelte imprenditoriali (Cons. Stato, Sez. III, n. 336/2020). L’istituto, del resto, opera in via di eccezione rispetto alla regola del sinallagma dell’obbligo retributivo, con assunzione dello stesso a carico della collettività (Cons. Stato, Sez. III, n. 7698/2023).

Affinché le interruzioni non siano imputabili all’imprenditore, osserva il Collegio, occorre che i fatti che le hanno causate siano estranei non solo all’imprenditore, ma anche agli altri soggetti con cui lo stesso ha concluso contratti; diversamente l’integrazione salariale verrebbe piegata a finalità estranee e si tradurrebbe in un meccanismo di immediata socializzazione del rischio d’impresa (Cons. Stato, Sez. III, n. 6851/2021; nello stesso senso la sentenza della Sezione di Parma di questo TAR n. 283/2023).

Il Collegio passa quindi all’esame dell’accordo quadro. Le clausole richiamate prevedono che il committente rediga e fornisca il programma dei lavori con le interruzioni dedicate, che si riservi la facoltà di modificarne numero, durata e allocazione senza compensi, indennizzi o risarcimenti, e che abbia piena ed insindacabile facoltà di non concedere le interruzioni programmate per sopravvenute necessità o eventi imprevisti, con diritto dell’appaltatore alla sola proroga dei termini contrattuali.

Da qui la conclusione: la mancata concessione delle interruzioni era evenienza contemplata e disciplinata dall’accordo, e la società ha accettato liberamente il rischio di dover tenere ferme le maestranze continuando a retribuirle. L’evento non è imprevisto né imprevedibile, ma previsto; la sospensione non è ascrivibile a forza maggiore o a factum principis, bensì alla decisione del committente, con composizione delle conseguenze all’interno dell’assetto negoziale. I presupposti fissati dalla legge non sussistono, e il diniego è legittimo a prescindere dalle indicazioni della circolare INPS n. 139/2016. Il ricorso è respinto; le spese sono compensate, restando a carico della società il contributo unificato. La doglianza di disparità di trattamento, introdotta con la memoria depositata il 16 dicembre 2024, è dichiarata inammissibile perché tardiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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