Il sistema Syllabus non è titolo valutabile nella progressione verticale (TAR Sicilia n. 3763 del 12.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di progressione verticale ex art. 22, comma 15, d.lgs. n. 75/2017, la valutazione dei titoli formativi è disciplinata dalla lex specialis del bando, che richiede esperienze concluse da enti legalmente riconosciuti con superamento dell’esame finale. L’autovalutazione svolta tramite il sistema Syllabus non integra tale requisito, perché difetta di una verifica obiettiva da parte di soggetti terzi e in possesso delle necessarie competenze. Le prescrizioni del bando hanno carattere inderogabile e vincolano anche l’Amministrazione, che non può disapplicarle neppure ove illegittime. La mancata valorizzazione dei dati Syllabus non determina alcun incremento del punteggio, in assenza di specifica previsione nella lex specialis.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente di un Comune, partecipava alla selezione interna per titoli ed esami bandita per la copertura di dodici posti di istruttore direttivo amministrativo, con riserva di tre posizioni dell’area funzionari. L’art. 22, comma 15, d.lgs. n. 75/2017 costituisce il fondamento normativo della procedura.

Con la determina di approvazione della graduatoria il ricorrente era collocato al quinto posto, con punti 50,00, posizione non utile. Impugnava quindi il verbale finale della Commissione e la determina, chiedendo anche il risarcimento del danno. Il Comune non si costituiva; si costituiva il controinteressato collocato al terzo posto utile, eccependo la carenza di interesse per difetto della c.d. prova di resistenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara di non dover esaminare le eccezioni in rito, né di dover integrare il contraddittorio, perché la manifesta infondatezza del gravame consente di prescindere da entrambi i profili, in applicazione del secondo comma dell’art. 49 c.p.a..

Nel merito, il ricorrente rivendicava cinque punti aggiuntivi per altrettanti corsi di formazione svolti tramite il sistema Syllabus del Dipartimento della Funzione Pubblica. Il Collegio affronta la questione in modo più radicale di quanto prospettato dalle difese. L’art. 8, lettera B), punto 2) del bando richiede, ai fini del punteggio, esperienze formative attinenti al profilo, concluse da enti o istituti legalmente riconosciuti con superamento dell’esame finale.

Tale esame presuppone una verifica obiettiva affidata a soggetti terzi, muniti delle necessarie competenze e in grado di controllare che l’esaminando attinga esclusivamente al proprio intelletto. Il Collegio richiama, sul punto, il modello degli esami universitari da remoto nel periodo emergenziale, per i quali si impose il ricorso a web cam proprio per scongiurare interferenze di libri o dispositivi. L’autovalutazione del sistema Syllabus non garantisce alcuna di tali condizioni e consente solo una progressione interna, senza attestare l’autentico possesso delle qualità rappresentate.

Il Collegio considera poi la circolare del 23 marzo 2023 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, che valorizza il completamento dei percorsi formativi ai fini della valutazione della performance individuale e dei risultati conseguiti nelle progressioni professionali. Da essa si desume, secondo il Tribunale, che il mancato rispetto di tali previsioni avrebbe potuto al più rendere illegittimo il bando. Poiché nel giudizio sono censurati solo gli atti applicativi della lex specialis, e non puntuali previsioni di quest’ultima, opera il principio per cui le prescrizioni del bando sono inderogabili e vincolano anche l’Amministrazione, che non può disapplicarle neppure se illegittime. Il Collegio richiama in proposito Cons. Stato, Sez. III, n. 1299 del 2023, con i precedenti ivi citati.

Ne segue che l’Amministrazione ha correttamente escluso la valutabilità del titolo Syllabus, senza che esso possa incrementare il punteggio a titolo di performance, mancando una previsione in tal senso nell’art. 8, lettera a) del bando. Il ricorso è rigettato; la domanda risarcitoria è parimenti rigettata, per assenza di un provvedimento amministrativo illegittimo idoneo a generare responsabilità patrimoniale. Le spese sono interamente compensate per giustificati motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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