Onere della prova sull’epoca di realizzazione dell’immobile abusivo e ordinanza di demolizione (TAR Molise n. 320 del 16.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di abuso edilizio, grava sul privato l’onere di provare la data di realizzazione e la consistenza originaria del manufatto, poiché solo l’interessato può fornire elementi idonei a radicare la ragionevole certezza dell’epoca di edificazione. Il criterio della vicinanza della prova giustifica tale ripartizione, in deroga al principio per cui spetta all’Amministrazione dimostrare i fatti posti a fondamento del provvedimento. L’onere può essere temperato secondo ragionevolezza, con ricorso alla prova per presunzioni, quando il privato alleghi elementi rilevanti e l’Amministrazione non li analizzi debitamente. La sola vocazione agricola dell’area non costituisce indizio utile alla collocazione temporale dei manufatti. Il provvedimento di demolizione fondato su rilievi aerofotogrammetrici e su dichiarazioni confessorie dell’interessato resiste alle censure di difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Fatto
Con ordinanza del 26 febbraio 2021 il Responsabile del Settore III Urbanistica – Ambiente di un Comune ha ingiunto al ricorrente la demolizione e la rimessa in pristino di due manufatti, individuati come primo e terzo dei tre oggetto di verifica. L’atto richiama un sopralluogo del 16 febbraio 2021, eseguito con la Polizia Municipale, dal quale è emersa la presenza di costruzioni in assenza di titolo edilizio, di autorizzazione paesaggistica e di autorizzazione sismica.
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza, il verbale di sopralluogo e la nota di avvio del procedimento, deducendo la preesistenza dei fabbricati al 1967 e lamentando difetto di istruttoria e di motivazione, oltre alla violazione dell’affidamento. Ha chiesto l’acquisizione dei rilievi aerofotogrammetrici del 1982 e del 1992 e proposto domanda risarcitoria con riserva di quantificazione, non assolta nel corso del giudizio. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’istanza istruttoria. Le tavole topografiche già fornite al privato in sede di accesso costituiscono, secondo il Tribunale, tutta la documentazione in possesso dell’Ente relativa ai voli dell’epoca, e proprio la medesima fonte su cui si è basato l’accertamento sfociato nell’ordinanza. Nessun elemento suggerisce l’esistenza di ulteriore documentazione: la richiesta è quindi disattesa.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce l’istruttoria comunale. Per il primo immobile, di 86 mq e 288 mc, è emerso che la struttura è stata realizzata dal ricorrente “circa tre anni fa” e non risulta accatastata né presente nei voli in possesso dell’Ente. Per il terzo, un casotto di circa 7,50 mc, è stato rilevato che non risulta accatastato né nei voli, mentre il ricorrente lo riferiva realizzato dal genitore circa trent’anni prima. L’Amministrazione ha concluso per l’edificazione in totale assenza di titoli urbanistici, paesaggistici e sismici.
Il quadro istruttorio è ritenuto sufficientemente univoco: le dichiarazioni dell’interessato convergono con i dati delle fotogrammetrie del 1982 e del 1992, collocando l’edificazione a data successiva al 1982. Su questa base il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui l’onere della prova della data di realizzazione grava sul privato, in applicazione del criterio della vicinanza della prova (Cons. Stato, sez. IV, n. 2115 del 2019; sez. VI, n. 3696 del 2019; sez. VI, n. 3304 del 2020; Cons. giust. amm. sic. n. 219 del 2023). Il temperamento secondo ragionevolezza e il ricorso alla prova per presunzioni restano possibili solo a fronte di elementi di riscontro concreti.
Nel caso concreto il ricorrente non ha assolto tale onere. Non ha contestato la legittimità degli elaborati topografici e si è limitato ad affermare apoditticamente la preesistenza al 1967, richiamando opere di conservazione che, per sua stessa ammissione, avrebbero sostituito i lamierati originari con blocchi cementizi, modificando radicalmente fisionomia e struttura e richiedendo comunque titoli mai rilasciati. La vocazione agricola dell’area non costituisce indizio utile. Il gravame è quindi respinto, con compensazione delle spese per eccezionali ragioni di legge.
Nota della Redazione
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