Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 3949 del 03.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per l’esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, Sezione Lavoro, avente ad oggetto il pagamento di somme da parte dell’amministrazione statale. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, e non contestato l’inadempimento, il ricorso è fondato. L’amministrazione va condannata a dare completa esecuzione al titolo, con nomina del Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Sono dovuti gli interessi legali, con dies a quo dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e dies ad quem dall’adempimento, anche tardivo. Non è invece configurabile in re ipsa il danno da mancata esecuzione in forma specifica ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm., in mancanza di specifica prova.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che condannava il Ministero a corrisponderle la somma di euro 1.000,00 a titolo di risarcimento del danno per la mancata erogazione della carta docente. Il titolo è stato notificato, ma non impugnato, ed è passato in giudicato come da attestazione della cancelleria.
Nonostante la notifica, l’amministrazione è rimasta inadempiente ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni. La ricorrente ha quindi proposto ricorso in ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo la condanna all’esecuzione integrale, la nomina di un Commissario ad acta, oltre a rivalutazione, interessi e risarcimento danni. Il Ministero si è costituito formalmente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce il presupposto processuale dell’ottemperanza: esistenza di un giudicato esecutivo, notifica del titolo e inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per le amministrazioni statali. Il passaggio in giudicato risulta attestato dalla cancelleria del giudice del lavoro.
Nel merito, la pretesa è adeguatamente documentata. L’amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo: l’inadempimento è dunque non contestato. Su questa base il ricorso è dichiarato fondato e accolto.
Il Ministero è condannato a dare completa esecuzione, per la somma di euro 1.000,00, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di inutile decorso, il TAR nomina sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato competente, o un dirigente delegato, con ulteriore termine di sessanta giorni. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già preposto alla spesa per l’istruzione, non è liquidato alcun compenso commissariale.
È accolta la domanda di interessi legali, calcolati su quanto complessivamente risultante dal giudicato. Il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, il dies ad quem al giorno dell’adempimento, spontaneo o del Commissario: l’insediamento di quest’ultimo non priva l’amministrazione del potere di provvedere, richiamandosi sul punto Cons. Stato, Ad. plen. n. 8 del 2021.
È invece respinta la richiesta di condanna ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm. al risarcimento del danno da mancata esecuzione in forma specifica. Il danno, in assenza di specifica prova il cui onere incombe sul ricorrente, è coperto dal riconoscimento degli interessi legali e non può considerarsi in re ipsa. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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