Dissesto chiuso e ottemperanza: crediti esigibili verso l’ente tornato in bonis (TAR Calabria n. 1636 del 22.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La chiusura della procedura di dissesto finanziario degli enti locali determina il venir meno del regime di sospensione temporanea delle pretese creditorie, che tornano pienamente esigibili nei confronti dell’ente locale. Essa non comporta l’estinzione dei crediti rimasti insoddisfatti nel corso della procedura. Il creditore può pertanto ottenere dall’ente tornato in bonis il pagamento del capitale residuo, degli interessi maturati prima della dichiarazione di dissesto e di quelli maturati durante la procedura. Il carattere meramente sospensivo del blocco di interessi e rivalutazione, previsto dall’art. 248 d.lgs. n. 267/2000, consente all’interessato di riattivarsi, esaurita la gestione straordinaria, per la corresponsione delle poste maturate.
Il Fatto
Il ricorrente agisce con ricorso per ottemperanza ex artt. 112 e ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione dell’ordinanza con cui la Corte di Appello di Catanzaro aveva condannato la Provincia al pagamento, in suo favore, di una somma complessiva a titolo di pregiudizio patrimoniale, indennità di occupazione legittima e sine titulo, pregiudizio non patrimoniale e spese di lite.
L’ordinanza non è stata impugnata ed è passata in giudicato, con titolo esecutivo notificato all’amministrazione. La Provincia non si è costituita. Il ricorrente ha chiesto la nomina di un Commissario ad acta e l’ulteriore condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per il ritardo. Con memorie di ottobre 2024 ha documentato la chiusura della procedura di dissesto dell’ente, con approvazione del rendiconto finale della gestione di liquidazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria basata sul giudicato. L’ente non ha dato prova, come era suo onere, di avere eseguito il provvedimento giurisdizionale: sussistono quindi tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
La questione giuridica centrale riguarda gli effetti della chiusura della procedura di dissesto. Il TAR afferma che, a seguito di tale chiusura, le pretese creditorie rimaste insolute tornano a essere esigibili verso l’ente locale, per il venir meno del regime di sospensione temporanea strumentale alla rilevazione e all’estinzione delle passività.
La chiusura della procedura non determina l’estinzione dei crediti insoddisfatti. Il creditore può ottenere dall’ente tornato in bonis il pagamento del capitale residuo, degli interessi maturati e non pagati prima della dichiarazione di dissesto e degli interessi maturati durante la procedura. Il Collegio richiama in proposito il proprio precedente TAR Calabria, sez. II, n. 829 del 31 maggio 2023, secondo cui il blocco di cui all’art. 248 d.lgs. n. 267/2000 ha carattere meramente sospensivo e non preclude all’interessato, esaurita la gestione straordinaria, di riattivarsi verso l’ente risanato. Il precedente richiama a sua volta TAR Lazio n. 9250 del 2020 e n. 33361 del 2010, Cons. Stato n. 4878 del 2007 e n. 2469 del 2005.
Il TAR accoglie l’ottemperanza e assegna all’amministrazione il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza per l’adempimento. In caso di inerzia, nomina Commissario ad acta il Prefetto, con facoltà di delega a un funzionario, per provvedere nell’ulteriore termine di 90 giorni su istanza del ricorrente.
Il Collegio nega invece la condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., operando un contemperamento tra l’interesse del creditore alla tempestiva soddisfazione e l’interesse pubblico al riequilibrio finanziario dell’ente, solo recentemente tornato in bonis. Le spese sono poste a carico dell’amministrazione in favore del difensore distrattario.
Nota della Redazione
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