Sospensione ex lege e ottemperanza al decreto ingiuntivo dopo il piano di riequilibrio finanziario (TAR Sicilia n. 320 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è ricompreso tra i procedimenti esecutivi sospesi ex lege durante la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243-bis del d.lgs. n. 267/2000, fino all’approvazione o al diniego del piano. Approvato il piano di riequilibrio, la causa di sospensione viene meno e il creditore può riassumere tempestivamente il giudizio. Accertata l’irrevocabilità del titolo e la rituale notifica in forma esecutiva, decorso il termine dilatorio di centoventi giorni, il giudice ordina all’amministrazione il pagamento di quanto dovuto e, per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina un commissario ad acta. La mancata costituzione dell’ente non consente alcuna contestazione dell’inadempimento.

Il Fatto

Il ricorrente, nella qualità di erede del dante causa deceduto nel 2010, agisce per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 1592/07 del Tribunale di Messina, non opposto e divenuto definitivo. Con quel titolo il Comune era stato condannato al pagamento di euro 80.033,38 per fatture non corrisposte, oltre interessi legali dalla mora e spese del rito monitorio di euro 1.427,00, oltre accessori.

Accertata la mancata soddisfazione del credito, il ricorrente ha inviato un atto di diffida all’amministrazione debitrice, rimasto senza riscontro, e ha depositato ricorso in ottemperanza. Il giudizio è stato sospeso con ordinanza collegiale n. 2927/2015, avendo l’ente fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. A seguito del decreto presidenziale n. 459/2024, che ha informato della approvazione del piano da parte della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, nell’adunanza del 31 luglio 2023, il ricorrente ha riassunto la causa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’effetto sospensivo prodotto dall’art. 243-bis, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000. La sospensione ex lege dei procedimenti esecutivi in corso opera fino alla data di approvazione o di diniego del piano di cui all’art. 243-quater, commi 1 e 3. In tale ambito deve ritenersi ricompreso anche il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, secondo la giurisprudenza consolidata richiamata (Cons. Stato, sez. IV, n. 226 del 2012).

Approvato il piano, la causa di sospensione è venuta meno e il ricorrente ha tempestivamente riassunto il giudizio, chiedendo la fissazione della camera di consiglio. L’amministrazione intimata non si è costituita nonostante la rituale notifica dell’atto introduttivo.

Sul merito, il Tribunale rileva che il decreto ingiuntivo è ormai irrevocabile, perché non opposto, e che lo stesso è stato ritualmente notificato in forma esecutiva all’ente debitrice. Risulta per tabulas decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, come modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003.

L’inadempimento dell’obbligazione pecuniaria derivante dal titolo è stato confermato in udienza dal procuratore del ricorrente, senza alcuna contestazione da parte dell’ente non costituito. Il ricorso è pertanto fondato e merita accoglimento.

Il Collegio ordina all’amministrazione di provvedere al pagamento entro trenta giorni dalla notifica della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza nomina commissario ad acta il Segretario Generale presso la Città Metropolitana di Messina, con facoltà di delega, perché provveda in via sostitutiva, su richiesta di parte, entro sessanta giorni dall’insediamento. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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