Sospensione cautelare della demolizione in attesa dell’accertamento di conformità (TAR Sardegna n. 247 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La tutela cautelare va concessa quando la comparazione degli interessi in gioco renda preferibile mantenere la res adhuc integra, onde evitare pregiudizi irreparabili alla parte ricorrente nelle more della definizione del merito. La pendenza di un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 16 della l.r. n. 23/1985 costituisce elemento rilevante per la sospensione degli effetti dell’ordinanza di demolizione. La valutazione cautelare non richiede una compiuta delibazione del fumus, potendo la sospensione essere disposta in funzione della sola salvaguardia della situazione giuridica dedotta in giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava, con ricorso introduttivo, l’ordinanza e diffida n. 18 dell’11 maggio 2026 del Comune di Arzachena, con cui le era stato ingiunto di procedere alla demolizione di opere realizzate su suolo pubblico in località Lu Postu, contestate ai sensi dell’art. 9 della l.r. n. 23/1985 e dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004. Con motivi aggiunti depositati il 27 luglio 2026, la società impugnava altresì il provvedimento del 17 giugno 2026 con cui il Comune aveva respinto l’istanza di accertamento di conformità presentata ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 16 della l.r. n. 23/1985 per la medesima opera.
La società chiedeva, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, deducendo il pregiudizio irreparabile derivante dalla demolizione delle opere in pendenza del giudizio di merito e la fondatezza delle proprie ragioni in ordine alla possibilità di sanatoria.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nella camera di consiglio del 29 luglio 2026, ha ritenuto che, nelle more della trattazione del merito e nella comparazione di tutti gli interessi in gioco, fosse preferibile mantenere la res adhuc integra al fine di evitare pregiudizi irreparabili alla parte ricorrente.
La motivazione si fonda su una valutazione sintetica, tipica della fase cautelare, incentrata sulla prevalenza dell’interesse della ricorrente alla conservazione della situazione di fatto fino alla definizione del giudizio. L’esistenza di una procedura di accertamento di conformità non ancora definita nel merito ha evidentemente orientato la scelta del giudice, che ha evitato di pronunciarsi sul fumus boni iuris in modo approfondito, limitandosi a una comparazione degli interessi.
Il Tribunale ha accolto l’istanza, disponendo la sospensione degli atti impugnati, e ha fissato l’udienza pubblica di merito per l’11 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.