Condono edilizio, silenzio assenso e ambiti di tutela integrale (TAR Marche n. 548 del 05.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio, il silenzio assenso costituisce strumento di semplificazione amministrativa e non di liberalizzazione: il titolo abilitativo per silentium non si perfeziona con il mero decorso del termine di ventiquattro mesi, ma richiede la contestuale sussistenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti sostanziali previsti dalla legge per il rilascio del titolo. La formazione del silenzio assenso è pertanto esclusa quando l’istanza di condono non possieda i requisiti sostanziali per l’accoglimento e, in particolare, quando sussista un vincolo di inedificabilità derivante dall’inclusione dell’area in ambiti di tutela integrale. Le Regioni possono adottare una disciplina più restrittiva rispetto a quella statale, purché non ne sia negata qualsiasi possibilità di applicazione, ben potendo estendere il divieto di sanatoria alle opere realizzate negli ambiti di tutela integrale del piano paesistico ambientale regionale.
Il Fatto
La ricorrente, conduttrice di un fondo agricolo, impugnava il provvedimento con cui il Comune aveva respinto l’istanza di condono edilizio avente ad oggetto la realizzazione di una tettoia per ricovero animali e di una recinzione. Il diniego era motivato dalla collocazione degli interventi in ambiti di tutela integrale ai sensi della normativa del piano paesistico ambientale regionale, con conseguente preclusione della sanatoria.
Contro l’atto la ricorrente deduceva la maturazione del termine di ventiquattro mesi quale titolo concessorio in sanatoria, l’illegittimità del diniego rispetto alla recinzione quale esercizio dello ius excludendi alios, la prevalenza delle norme regionali sulle zone agricole e l’illegittimità costituzionale della disciplina regionale per violazione del principio di uguaglianza. Il Comune, pur intimato, non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esclude anzitutto la fondatezza dell’assunto secondo cui il diniego sarebbe intervenuto dopo la maturazione del silenzio assenso. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. VI, n. 2179 del 2016) secondo cui il titolo abilitativo per silentium richiede la sussistenza dei presupposti sostanziali e non opera in presenza di un vincolo di inedificabilità.
La Corte rileva che l’art. 32, comma 3, del d.l. n. 269/2003 demanda alle normative regionali la fissazione delle condizioni e dei limiti del rilascio del titolo in sanatoria. La legge regionale n. 23/2004 ha esteso il divieto di sanatoria agli interventi realizzati negli ambiti di tutela integrale del piano paesistico ambientale regionale. Ne deriva la correttezza dell’operato dell’amministrazione, che ha applicato un limite alla sanatoria per opere ricadenti in zona assoggettata a vincoli paesaggistici e ambientali.
Il Tribunale giudica del tutto inconferente il richiamo allo ius excludendi alios e alle disposizioni di favore per le zone agricole: tali facoltà, sul versante amministrativo, restano conformate dalla disciplina urbanistica e non possono prevalere sulla disciplina paesaggistica di zona. Il Collegio sottolinea la natura eccezionale della normativa sul condono, insuscettibile di applicazione estensiva a casi non tassativamente previsti.
Quanto alla dedotta questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge regionale n. 23/2004, il Collegio la ritiene manifestamente infondata. Le Regioni possono adottare una legislazione più restrittiva di quella statale, purché a quest’ultima non sia negata possibilità di applicazione (Corte cost. n. 196 del 2004 e n. 198 del 2004). Il ricorso è pertanto respinto, con nulla sulle spese in assenza di costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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