Revoca porto d’armi per imperizia prescinde dall’accertamento penale di assenza di colpa (TAR Lombardia n. 326 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di detenzione e porto di armi l’Autorità di Pubblica Sicurezza esercita una discrezionalità ampia, di natura cautelare e non sanzionatoria, finalizzata a prevenire abusi e sinistri nell’uso delle armi. Il giudizio di non affidabilità può fondarsi su qualsiasi circostanza che riveli imperizia nel maneggio, anche a prescindere da condanne penali. L’esplosione involontaria di un colpo, con l’arma puntata verso l’abitacolo, integra di per sé un fatto pericoloso idoneo a giustificare la revoca della licenza. Restano irrilevanti, per autonomia dei giudizi e diversità di ratio, le valutazioni del giudice penale sulla natura incolpevole della condotta. Il sindacato del giudice amministrativo è limitato al travisamento dei fatti e alla manifesta illogicità, senza sostituirsi alla valutazione discrezionale.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia, al termine di una battuta venatoria spostava l’arma, riposta nella custodia nel bagagliaio, su richiesta del compagno di caccia che lamentava che la canna gli puntava alla nuca. Nello spostamento partiva accidentalmente un colpo che attingeva il compagno al braccio destro, con successiva amputazione dell’arto.

Il Questore di Varese revocava la licenza con decreto del 9 maggio 2023, rilevando che il fatto, pur involontario, non poteva qualificarsi come pura casualità fortuita, dovendo il fuoco dell’arma essere orientato ab origine fuori dalla direzione dei posti a sedere. Il ricorrente impugnava il provvedimento deducendo difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione, valorizzando il decreto di dissequestro della Procura che aveva escluso la natura colposa della sua condotta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce in via preliminare il quadro normativo: la detenzione e il porto di armi costituiscono eccezioni al generale divieto di circolare armati posto dall’art. 699 cod. pen. e dall’art. 4, comma 1, legge n. 110/1975, rispetto alle quali non sussistono posizioni di diritto soggettivo. Ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S. l’Autorità è chiamata a valutare con il massimo rigore le condizioni di affidabilità, con funzione di prevenzione e non di repressione.

Da tale premessa deriva il criterio di giudizio: il diniego o la revoca non presuppongono un concreto abuso già accertato, essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusare dell’arma. Il Collegio richiama la giurisprudenza sul punto (Consiglio di Stato, sez. III, n. 5039 del 2014; sez. III, n. 1521 del 2014; sez. VI, n. 2576 del 2006), precisando che la verifica positiva dell’affidabilità mira a prevenire non solo i delitti ma anche i sinistri involontari (Consiglio di Stato, sez. III, n. 4121 del 2014; TAR Palermo, sez. II, n. 1166 del 2022).

Il sindacato del giudice amministrativo non può sostituirsi alla valutazione dell’Amministrazione, ma si arresta alla verifica del travisamento dei fatti o della manifesta illogicità. Nel caso concreto gli elementi offerti dal ricorrente non connotano l’agere amministrativo in termini di irrazionalità: la circostanza che l’arma fosse orientata verso i posti a sedere e che sia partito accidentalmente un colpo è fatto di per sé pericoloso, indice di imperizia nel maneggio.

Il Collegio dichiara neutre ed irrilevanti le valutazioni della Procura contenute nel decreto di dissequestro, in ragione dell’autonomia del giudizio penale e della diversità di ratio e presupposti della responsabilità penale rispetto alla funzione cautelare di polizia. Una volta attinta una persona con un’arma, sia pure accidentalmente, non è irragionevole ritenere compromessa l’affidabilità, senza che il giudizio dell’Amministrazione possa essere condizionato dall’assenza di recidiva o dalla gravità delle lesioni.

Quanto alla motivazione, il Collegio osserva che in presenza di ampia discrezionalità non si richiede una particolare motivazione oltre i limiti della sussistenza dei presupposti e della non irrazionalità delle valutazioni. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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