Carta docente, inottemperanza del Ministero e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3273 del 20.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza di condanna al pagamento, il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, senza che l’amministrazione abbia eseguito il titolo con l’erogazione del quantum dovuto costituisce presupposto per la declaratoria di inottemperanza. L’amministrazione che si costituisca con memoria di mero stile e non contesti l’an e il quantum del credito non può invocare alcuna ragione di sospensione o differimento del pagamento. Il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento, assegna all’amministrazione un termine per provvedere e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Il compenso del commissario è posto a carico dell’amministrazione inadempiente e liquidato a norma del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Il Fatto

Il Giudice del Lavoro, con la sentenza indicata in epigrafe, aveva condannato il Ministero resistente a riconoscere in favore della ricorrente il beneficio economico di euro 500,00 annui mediante la carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023. Il titolo veniva notificato a mezzo PEC al Ministero, che lo riceveva in data 17.1.2024, e da quella data decorreva il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Decorso inutilmente il termine, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento della somma complessiva di euro 2.000,00 e, in caso di perdurante inadempimento, la nomina del commissario ad acta, oltre alla condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari. L’amministrazione si è costituita con memoria di stile, senza formulare deduzioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in primo luogo il presupposto processuale dell’ottemperanza, costituito dalla rituale notificazione del titolo giudiziale passato in giudicato e dal decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Sul punto il Tribunale ha ritenuto integrata la fattispecie della messa in mora dell’amministrazione, non essendo contestata la data di ricezione della notificazione.

La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della ricorrente hanno palesato che l’amministrazione non aveva effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituito con memoria di stile, non ha formulato alcuna deduzione e non ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Ne è derivata la mancata contestazione dell’an e del quantum del credito e, quindi, la declaratoria di inottemperanza.

Il Tribunale ha pertanto ordinato al Ministero di provvedere integralmente ai pagamenti entro centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza. Ha inoltre nominato sin d’ora, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il commissario ad acta nella persona del Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Al commissario è assegnato l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della ricorrente, per dare corso al pagamento a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, con successiva relazione alla Sezione.

Il compenso del commissario ad acta è stato posto a carico dell’amministrazione inadempiente e sarà determinato e liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il Collegio ha infine disposto l’oscuramento delle generalità della ricorrente a tutela dei dati personali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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