Carta docente eseguita senza nuovi oneri procedimentali per il ricorrente (TAR Lombardia n. 683 del 31.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza passata in giudicato che riconosce il beneficio della carta elettronica del docente. L’amministrazione non può condizionare l’esecuzione all’apertura di una nuova procedura in capo al creditore, non potendosi addossare alle ricorrenti ulteriori oneri procedimentali rispetto al titolo già formatosi. Accertati il giudicato e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’inerzia dell’amministrazione legittima la nomina del commissario ad acta, che opera quale organo ausiliario del giudice e non nell’esercizio di poteri amministrativi di cura dell’interesse pubblico.

Il Fatto

Due docenti hanno proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e segg. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il Giudice del lavoro del Tribunale Ordinario di Cremona aveva accertato il loro diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, commi 121 e ss., legge n. 107/2015, per determinati anni scolastici, e aveva condannato il Ministero ad assegnare la carta e ad accreditare gli importi, oltre interessi e rivalutazione.

Le ricorrenti hanno espressamente escluso dalla domanda la statuizione sulle spese del giudizio civile, già pagate dal Ministero. L’amministrazione si è costituita sostenendo che l’ottemperanza sarebbe in corso e invocando la compensazione delle spese per la mole del contenzioso e le difficoltà organizzative.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accerta anzitutto che la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria con deposito del 6 maggio 2024, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.. Risulta inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, avvenuta il 3 dicembre 2023, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/97.

Nel merito, il Tribunale esamina la difesa dell’Ufficio Scolastico Regionale secondo cui l’adempimento in forma specifica passerebbe attraverso una procedura pubblicizzata, con domanda da inoltrare direttamente a Roma tramite il portale dedicato. Il Collegio ritiene che tale procedura non può condizionare l’ottemperanza alla sentenza passata in giudicato e notificata agli indirizzi indicati in atti, non potendosi addossare in capo alle ricorrenti ulteriori oneri procedimentali.

Il ricorso è quindi accolto e il Ministero è condannato a dare esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, mediante l’emissione della carta elettronica o di altro equipollente. In caso di inutile decorso del termine, viene nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.

Il Collegio precisa la natura dell’incarico: il commissario agisce su semplice richiesta dell’interessato, non come dirigente dell’amministrazione scolastica, ma quale organo ausiliario del giudice. Il suo compito è intrinsecamente obbligatorio, come affermato dalla giurisprudenza richiamata (T.A.R. Campania, Napoli, VII, 25 settembre 2023, n. 5186), e non consiste nel curare l’interesse pubblico, bensì nel dare attuazione alla pronuncia, anche attraverso l’esercizio di poteri non esercitati, dei quali la sentenza costituisce fondamento genetico e approdo funzionale (C.d.S., A.P. 25 maggio 2021, n. 8). In specie, il commissario potrà ordinare alla struttura tecnica di includere i nominativi tra i soggetti abilitati a registrarsi e conseguire il bonus, senza che sia richiesta la qualifica di docente di ruolo. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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