Distanze dal PRG prevalenti sul codice civile in sanatoria e piano casa (TAR Puglia n. 795 del 11.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ampliamenti realizzati ai sensi della normativa regionale c.d. piano casa, il rispetto delle distanze minime previste dagli strumenti urbanistici costituisce condizione necessaria per fruire dell’incremento volumetrico derogatorio. Le prescrizioni delle NTA del PRG in materia di distanze dai confini, dai fabbricati e dal ciglio stradale si applicano a tutte le costruzioni ricadenti nelle aree disciplinate dal piano, compresi gli edifici esistenti non inseriti in piani esecutivi o lottizzazioni convenzionate, e prevalgono sulle distanze del codice civile. Il diniego di permesso in sanatoria che dia atto della mancata osservanza di tali distanze è pertanto immune da vizi.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Bari ha negato il permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, in combinato disposto con l’art. 3 legge Regione Puglia n. 14/2009, per un ampliamento al piano terra e un mutamento di destinazione di un vano al piano primo. Il diniego si fondava sulla violazione delle distanze dai confini, dalle proprietà e dalla strada previste dall’art. 51 NTA del PRG.

Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione della medesima disposizione urbanistica e dell’art. 873 cod. civ., sostenendo che l’art. 51 NTA opererebbe solo per i piani particolareggiati e le lottizzazioni convenzionate, con conseguente prevalenza delle distanze codicistiche. Il Comune si è costituito resistendo nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso muovendo dalla lettera dell’art. 3, comma 1, lett. b), legge reg. n. 14/2009, vigente al tempo, che subordina l’ampliamento al rispetto delle altezze massime e delle distanze minime previste dagli strumenti urbanistici. Da tale formulazione il Tribunale ha tratto la conseguenza che il rispetto delle distanze costituisce condizione imprescindibile per accedere all’incremento volumetrico derogatorio.

Superata la premessa esegetica, il TAR ha affrontato l’argomento centrale del ricorrente, secondo cui l’art. 51 NTA sarebbe circoscritto agli interventi attuativi. La disposizione, osserva il Collegio, non esclude gli edifici esistenti dal rispetto delle distanze, a differenza di quanto avviene per l’indice di fabbricabilità. Le distanze operano come parametri necessari per garantire la convivenza urbana, la sicurezza degli spazi pubblici e privati e la qualità del contesto edilizio.

Il Tribunale ha quindi escluso che l’estraneità dell’edificio a un piano esecutivo possa giustificare l’inosservanza: gli immobili non inseriti in lottizzazione devono comunque rispettare le prescrizioni dell’art. 51, che non sono limitate agli edifici inclusi nei piani attuativi ma si applicano a tutte le costruzioni nelle aree disciplinate dal PRG. La ratio è quella di assicurare il corretto sviluppo urbanistico e la sicurezza del contesto.

Ne è derivata la conclusione che il diniego, nella parte in cui contesta la mancata osservanza delle distanze urbanistiche e non di quelle del codice civile, è immune da vizi. Il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese liquidate in euro 1.000,00 in favore del Comune, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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