Ottemperanza al giudicato e poteri del giudice amministrativo tra restituzione e risarcimento (TAR Sicilia n. 2164 del 08.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato che abbia ordinato la restituzione del bene illegittimamente occupato e il risarcimento del danno, la somma dovuta va determinata con riferimento alla data dell’effettiva restituzione del cespite, non a quella del conteggio redatto dall’amministrazione. Il risarcimento consiste nel valore venale del bene all’epoca dell’inizio dell’occupazione illegittima, rivalutato anno per anno sino alla restituzione, con gli interessi legali sugli importi rivalutati. Le spese della consulenza tecnica di parte resa in fase precontenziosa non sono rimborsabili come voce delle spese di lite né rientrano tra gli obblighi del giudicato, restando esperibile la distinta azione di ingiustificato arricchimento. La nomina del commissario ad acta e la conservazione reale del credito rendono manifestamente iniqua la condanna alla penalità di mora.
Il Fatto
La ricorrente e un congiunto erano comproprietari di un appezzamento di terreno, occupato e acquisito al demanio regionale in forza di decreto assessoriale. Con sentenza n. 4038 del 28/12/2023 il TAR Catania ordinava all’amministrazione di scegliere tra la restituzione del bene previa riduzione in pristino, con risarcimento del danno da occupazione illegittima, e l’acquisizione mediante valido titolo, in primo luogo ai sensi dell’art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001. Una successiva ordinanza correggeva la statuizione sulle spese.
Rimasta inadempiuta l’amministrazione, la proprietaria proponeva ricorso per ottemperanza. L’amministrazione rappresentava di avere optato per la restituzione, di avere effettuato sopralluogo e redatto un conteggio, assumendo come congruo il valore venale del bene stimato dal tecnico di parte. La ricorrente, preso atto dell’opzione, chiedeva la condanna al pagamento del risarcimento, il rimborso delle spese della consulenza tecnica, il pagamento delle spese legali e la penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto l’accordo delle parti sul valore venale del terreno, condiviso dall’amministrazione nella nota con cui ha ritenuto congruo l’importo indicato dal tecnico di parte. Lo scarto tra la somma richiesta e quella riconosciuta dall’amministrazione discende, a giudizio del giudice, dal diverso termine finale considerato per il calcolo di rivalutazione e interessi, non da differenti parametri.
Poiché la restituzione del bene è avvenuta solo in un momento successivo, il Collegio afferma che la somma va determinata con riferimento alla data della restituzione effettiva e non a quella del conteggio amministrativo. Ordina pertanto il pagamento del valore venale, rivalutato anno per anno dall’inizio dell’occupazione illegittima sino alla restituzione, con gli interessi legali sugli importi rivalutati, entro novanta giorni, nominando sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento.
Quanto al rimborso della consulenza tecnica, il Collegio esclude l’applicazione del principio invocato dalla ricorrente: la consulenza tecnica di parte rilevante ai fini della refusione è solo quella disposta nell’ambito di un giudizio già avviato. I conteggi prodotti prima del ricorso si collocano in fase precontenziosa ed endoprocedimentale, sicché le relative somme non costituiscono voce delle spese di lite né rientrano negli obblighi del giudicato. Resta salva la facoltà di agire per ingiustificato arricchimento ai sensi dell’art. 2041 c.c., per la minor somma tra l’importo fatturato e il risparmio di spesa conseguito dall’amministrazione.
La domanda di pagamento delle spese legali, benché riproposta con memoria non notificata, reitera un contenuto già presente nel ricorso e il contraddittorio è garantito. Nel merito, la nomina del commissario assicura l’esecuzione in forma specifica e le previsioni della sentenza ottemperanda preservano il valore reale del credito: una condanna ai sensi dell’art. 114, quarto comma, lett. e), c.p.a. risulta perciò manifestamente iniqua. Il ricorso è accolto parzialmente, con spese processuali liquidate e distratte in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.