Revisione prezzi estesa alle proroghe tecniche del contratto pubblico (TAR Liguria n. 905 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revisione prezzi nei contratti pubblici spetta anche per i periodi oggetto di proroga tecnica, tutte le volte in cui le parti si limitino a differire il termine finale del rapporto, che resta per il resto regolato dall’atto originario. Il rinnovo si distingue dalla proroga perché presuppone una rinegoziazione del complesso delle condizioni contrattuali, con specifiche manifestazioni di volontà dirette a costituire nuovi e autonomi rapporti giuridici. In assenza di tale negoziazione novativa, l’accordo che riporta il prezzo originario non esprime rinnovata volontà negoziale, ma conferma la mera proroga. La clausola che richiama le «medesime condizioni contrattuali ed economiche» va interpretata, secondo il canone della buona fede di cui all’art. 1366 c.c., come comprensiva del diritto al corrispettivo revisionato già maturato.

Il Fatto

La ricorrente, cooperativa sociale, era risultata aggiudicataria del servizio di trasporto pazienti e materiali sanitari indetto dall’ASL 5 Spezzino. Il contratto, stipulato nel giugno 2018, prevedeva la scadenza al 30 giugno 2022. Non essendo stata espletata la nuova gara, l’Amministrazione ha disposto una prima proroga tecnica fino al 31 dicembre 2023 e una seconda fino al 31 dicembre 2024. La cooperativa ha eseguito il servizio fino al 9 giugno 2024, quando le è subentrato altro operatore per effetto di un affitto di ramo d’azienda.

Con nota del 12 luglio 2023 la società ha chiesto la revisione prezzi ai sensi dell’art. 21 del capitolato tecnico e dell’art. 5 del contratto. L’ASL ha riconosciuto la revisione, con interessi, solo fino al 30 giugno 2022, escludendo i periodi di proroga tecnica in quanto qualificati come nuovi e autonomi affidamenti. Da qui il ricorso per l’annullamento della deliberazione n. 67 del 23 gennaio 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. L’art. 133, lett. e), n. 2, c.p.a. devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo e al provvedimento applicativo, sia sull’an sia sul quantum, salvo che si tratti di mera esecuzione di clausole che regolino convenzionalmente la revisione. Il richiamo al d.lgs. n. 163/2006 va letto in senso dinamico, ricomprendendo ogni meccanismo di compensazione basato sulla variazione dei costi per circostanze eccezionali.

Nel merito il ricorso è fondato. Il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui presupposto della revisione è la mera proroga e non il rinnovo: la prima si esaurisce nel differimento del termine finale, il secondo scaturisce da una nuova negoziazione (Cons. Stato, Sez. III, n. 8830 del 2023). Il rinnovo richiede che le parti diano corso a distinti e autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto analogo; in mancanza, l’accordo che riporta il prezzo originario conferma la proroga (Cons. Stato, Sez. III, n. 2157 del 2022; Cons. Stato, Sez. V, n. 1635 del 2023).

Applicando tali coordinate, il Collegio rileva che le due delibere hanno chiesto alla società la mera «disponibilità» ad accettare la prosecuzione del rapporto alle medesime condizioni contrattuali ed economiche. Non emerge alcuna rinegoziazione, nemmeno minimale: la nuova manifestazione di volontà ha investito solo il differimento della scadenza. Conferma la qualificazione il fatto che entrambi gli accordi siano intervenuti prima delle rispettive scadenze.

Il Tribunale aggiunge un ulteriore argomento ermeneutico. Poiché la prima proposta di proroga è stata formulata quando il termine biennale per chiedere la revisione era già decorso, le «medesime condizioni» devono intendersi comprensive del diritto al corrispettivo revisionato. Diversamente si dovrebbe ipotizzare una rinuncia a fronte di una congiuntura di generalizzato aumento dei costi, in contrasto con il canone della buona fede ex art. 1366 c.c.

Il provvedimento è quindi annullato nella parte in cui nega la revisione per il periodo successivo al 30 giugno 2022, con obbligo per l’Amministrazione di rideterminarsi. Sugli importi spettano gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 dalla data dell’istanza, non dalla scadenza dei corrispettivi originari (Cons. Stato, Sez. III, n. 8834 del 2024). Spese compensate per l’oggettiva incertezza della casistica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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