Nota di riscontro a segnalazione è atto meramente confermativo e non impugnabile (TAR Puglia n. 227 del 23.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La nota con cui l’amministrazione comunale riscontra una segnalazione del privato volta a sollecitare l’esercizio dei poteri di autotutela costituisce atto meramente confermativo quando si limiti a ribadire quanto già in precedenza comunicato e risultante dagli archivi dell’ente, senza lo svolgimento di una dedicata istruttoria. Tale atto è inammissibile sotto il duplice profilo della natura meramente confermativa e dell’assenza di un obbligo giuridico di provvedere. L’esercizio dell’autotutela repressiva di illeciti o difformità edilizie resta espressione di discrezionalità amministrativa nell’an e nel quomodo. Le questioni inerenti i rapporti tra privati circa l’acquisto dell’immobile esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo.

Il Fatto

I ricorrenti, promissari acquirenti di un appartamento inserito in un complesso condominiale, diffidavano il Comune a esercitare i poteri di autotutela in ordine a presunte difformità dell’agibilità dell’immobile, per mancata installazione di un ascensore. L’edificio era stato realizzato in virtù di un permesso di costruire risalente al 2007.

Il Comune rispondeva con nota illustrativa dei titoli edilizi che corredano l’immobile. I ricorrenti impugnavano tale nota, unitamente alla precedente comunicazione del 2018, deducendo la violazione dell’art. 1, comma 3, legge n. 13/1989 in combinato disposto con l’art. 3.2 d.m. n. 236/1989, in riferimento all’art. 3 della Costituzione. Si costituivano la società costruttrice e il Comune, eccependo entrambi l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale concentra l’esame sull’ammissibilità e la risolve in senso negativo sotto un duplice profilo. La nota impugnata è una mera risposta a una segnalazione finalizzata all’eventuale attivazione di officiosi poteri di autotutela. L’amministrazione si è limitata a ribadire quanto già risultava nei propri archivi e già in precedenza comunicato.

Nel contenuto, la nota offre una mera elencazione riassuntiva dei titoli edilizi di cui è munito il fabbricato. Non vi è traccia di una istruttoria dedicata: l’atto è riepilogativo ed esplicativo dei titoli che l’amministrazione ritiene sufficienti per la legittimità dell’immobile e per la sua pacifica abitabilità. Da qui la qualificazione come atto meramente confermativo.

La conseguenza è che non può esigersi alcun esercizio di autotutela repressiva di illeciti o difformità edilizie. Si tratta di poteri discrezionali nell’an e soprattutto nel quomodo, posto che l’immobile è dotato dei titoli edilizi legittimanti l’edificazione. Manca, dunque, un obbligo giuridico di provvedere che possa fondare l’interesse a ricorrere.

Il Collegio precisa i confini del giudizio: non può rientrare nel contenzioso amministrativo ogni altra e diversa questione inerente i rapporti tra privati circa l’acquisto dell’appartamento. Le doglianze sul difetto di agibilità, nella prospettazione data, attengono al rapporto contrattuale tra promissari acquirenti e costruttrice, non alla legittimità dell’azione amministrativa.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio sono integralmente compensate per la peculiarità delle questioni poste e la natura della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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