Carta docente: ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 1458 del 21.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudice amministrativo accerta l’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione passata in giudicato quando non sia allegata prova dell’adempimento. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni deve essere decorso prima della proposizione del ricorso. Il giudice nomina commissario ad acta sin da ora, con facoltà di delega, per l’ipotesi di perdurante inerzia. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

La ricorrente, docente di ruolo, agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza n. 2134/2023 del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva parzialmente accolto il suo gravame. Il giudice del lavoro aveva accertato il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, per un totale di € 1.000,00 riferito agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, condannando il Ministero all’erogazione.

La sentenza, non impugnata, è passata in giudicato ed è stata notificata all’amministrazione il 23.2.2024. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio, la ricorrente ha proposto ricorso notificato il 5.11.2024, chiedendo la condanna al pagamento e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

Il Tribunale verifica il rispetto dei presupposti processuali. Ritiene rispettato il termine dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello dell’art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3 del medesimo codice. Accerta inoltre che è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997.

Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il Collegio dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. L’esecuzione avviene mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, prevista dall’art. 1 della legge n. 107/2015 e dal DPCM 28.11.2016, attraverso l’attribuzione dell’equivalente monetario di € 1.000,00.

Il Tribunale nomina sin da ora commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario. Decorso inutilmente il termine, il commissario pone in essere gli atti necessari entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione della scadenza. Egli provvede all’allocazione della somma in bilancio ove manchi lo stanziamento, nonché alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 300,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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