Autonomia tra giudizio penale e disciplinare militare e rimborso spese legali (TAR Lombardia n. 2893 del 25.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste non preclude l’esercizio dell’azione disciplinare davanti alle pubbliche autorità quando la contestazione disciplinare non sia pienamente coincidente con quella penale e la condotta sia valutata su un piano autonomo. Il dovere di riserbo gravante sul militare, ai sensi dell’art. 722 d.P.R. n. 90/2010, sanziona la divulgazione di notizie d’ufficio anche se non segrete e anche se insignificanti, così rendendo irrilevante, sul piano disciplinare, l’accertamento penalistico del pericolo concreto. Il rimborso delle spese legali ex art. 18 D.L. n. 67/1997 presuppone che il procedimento sia stato promosso in conseguenza di fatti connessi all’espletamento del servizio: è inammissibile quando la condotta trovi nel servizio la mera occasione e riveli un conflitto con l’interesse dell’amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, militare della Guardia di Finanza in servizio presso un reparto di Milano, era stato tratto a giudizio per il reato di rivelazione di segreto d’ufficio ex art. 326 cod. pen., per aver riferito a un conoscente l’imminente esecuzione di un piano straordinario di controlli fiscali su scontrini e ricevute. Il Tribunale di Milano lo aveva condannato in primo grado; la Corte di Appello, in riforma, lo aveva assolto perché il fatto non sussiste, con revoca della pena accessoria.
Per i medesimi fatti l’amministrazione avviava un procedimento disciplinare di corpo, conclusosi con l’irrogazione della sanzione del rimprovero; il ricorso gerarchico veniva respinto. In parallelo, l’istanza di rimborso delle spese legali sostenute nel giudizio penale, avanzata ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 67/1997, veniva rigettata dall’amministrazione, che valorizzava il rilievo disciplinare della condotta. Il militare impugnava entrambi i provvedimenti davanti al TAR Lombardia, che riuniva i ricorsi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la censura di violazione dell’art. 653 cod. proc. pen., secondo cui la sentenza assolutoria avrebbe efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare. La censura è infondata: nessuna efficacia automatica l’ordinamento riconosce alla pronuncia assolutoria, e le sentenze emesse ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., in assenza di piena identità delle contestazioni, non impediscono l’avvio del procedimento disciplinare.
Il Collegio richiama l’art. 1393 d.lgs. n. 66/2010, come modificato nel 2016, che delinea i rapporti tra procedimento penale e disciplinare in termini di autonomia: la riapertura del procedimento all’esito dell’assoluzione non fa venir meno la sanzione, potendo l’amministrazione confermare motivatamente la precedente decisione. Nello stesso senso è richiamata la giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Campania n. 3573 del 2023).
Nel caso concreto, il giudice penale aveva escluso la riconducibilità della condotta al reato, ritenendo le notizie riservate ma non segrete e la relativa genericità inidonea a produrre nocumento. L’amministrazione ha invece ritenuto la condotta autonomamente rilevante sul piano disciplinare, in violazione del generale dovere di riserbo e dell’art. 722 d.P.R. n. 90/2010, che sanziona la divulgazione di notizie di ufficio anche insignificanti. Il giudicato penale non è dunque vincolante, perché il reato è di pericolo concreto e la valutazione disciplinare opera su un piano distinto.
Quanto al secondo ricorso, il Collegio ricorda che l’art. 18 D.L. n. 67/1997 non copre ogni difesa sostenuta dal dipendente, ma solo i giudizi promossi in conseguenza di fatti connessi all’espletamento del servizio o all’assolvimento di obblighi istituzionali. Non basta il favorevole esito, né la mera occasione rappresentata dal servizio: il rimborso è escluso in presenza di un conflitto di interessi con l’amministrazione. Le rivelazioni a un conoscente esulano dal perimetro dell’attività istituzionale e rientrano nei rapporti personali, difettando il nesso di immedesimazione organica. Entrambi i ricorsi sono respinti, con spese compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 326 c.p. – Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio
- Art. 530 c.p.p. – Sentenza di assoluzione
- Art. 653 c.p.p. – Efficacia della sentenza penale