Carta docente: ottemperanza all’ordine del giudice del lavoro e commissario ad acta (TAR Campania n. 2069 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce al docente il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione ha, nei confronti dell’Amministrazione, un immediato valore conformativo-ordinatorio. Il contenuto dell’obbligo consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile. Accertati il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo ordina l’ottemperanza e, in caso di ulteriore inerzia, nomina il commissario ad acta. La mera costituzione formale dell’Amministrazione non integra esecuzione del dettato giudiziale.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti, avevano ottenuto dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero resistente a erogare in loro favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, dell’importo nominale di euro 500 annui, per distinte annualità scolastiche, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione.

La sentenza non era stata impugnata ed era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. Notificata in forma esecutiva, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, senza che l’Amministrazione procedesse al pagamento. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo fin d’ora la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania accoglie il ricorso. Il collegio muove dal rilievo che la sentenza del giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata. Questa è dunque tenuta a conformarsi al decisum, e il contenuto dell’obbligo consiste proprio nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile.

Il percorso argomentativo si articola su tre accertamenti. Anzitutto, la sentenza azionata è passata in giudicato ed è stata notificata in forma esecutiva presso la sede reale dell’Amministrazione. In secondo luogo, è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, che condiziona la proponibilità dell’azione esecutiva. Infine, il Ministero, costituitosi solo formalmente nel giudizio, non ha dato esecuzione al dettato giudiziale.

Su queste basi il TAR ordina al Ministero di dare ottemperanza al giudicato, assegnando ai ricorrenti la Carta elettronica e accreditando sulla stessa l’importo nominale riconosciuto dal Tribunale, per le annualità e per l’importo complessivamente spettante, quale contributo economico da destinare alla formazione professionale. Il termine è fissato in sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.

Quanto alla nomina del commissario ad acta, il collegio la dispone fin d’ora per l’eventuale inerzia dell’Amministrazione oltre il termine assegnato, individuandolo nel direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio; il commissario si insedierà su istanza della parte, assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori, con restituzione del contributo unificato e distrazione a favore della procuratrice dei ricorrenti, dichiaratasi antistataria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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