Legittima la revoca del permesso di soggiorno per condanna da violenza sessuale (TAR Lombardia n. 390 del 27.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
È legittimo il provvedimento con cui l’Amministrazione nega o revoca il permesso di soggiorno allo straniero condannato per violenza sessuale, quando la pericolosità sociale sia desunta non dal solo titolo di reato, ma dalla autonoma valutazione dei fatti che lo hanno integrato, espressamente indicati come indici di mancato inserimento sociale. La sospensione condizionale della pena e il mancato passaggio in giudicato della sentenza penale costituiscono effetti penali irrilevanti in sede amministrativa, dove l’Amministrazione valuta autonomamente la pericolosità del soggetto. L’omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza non determina l’invalidità dell’atto quando sussista una condanna per uno dei reati ostativi previsti dall’art. 4 d.lgs. n. 286/1998, trattandosi di atto dovuto. Lo svolgimento di attività lavorativa non è di per sé ostativo all’adozione del provvedimento, che resta sufficientemente motivato.

Il Fatto

Il ricorrente, straniero, aveva presentato in data 8.1.2024 istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. La Questura di Milano ha rigettato l’istanza con provvedimento del 26.08.2025, fondandolo sulla pericolosità sociale desunta da una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Milano per il reato di cui all’art. 609 cod. pen.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lombardia, deducendo l’illegittimità della valutazione di pericolosità e la violazione dell’art. 10 bis legge n. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi. Il Ministero dell’Interno si è costituito depositando documentazione, senza articolare memorie difensive. Alla camera di consiglio dell’11.12.2025 è stato rilevato, ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm., un possibile profilo di inammissibilità del ricorso in relazione alla procura alle liti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., rilevando l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta trattazione delle questioni. Il ricorso è stato respinto nel merito in quanto infondato, con assorbimento dei profili di inammissibilità.

Il provvedimento impugnato è incentrato sulla pericolosità sociale del ricorrente, desunta dalla condanna riportata per il reato di cui all’art. 609 cod. pen. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui è legittima la revoca del permesso di soggiorno allo straniero condannato per violenza sessuale, citando TAR Piemonte, Sez. II, n. 1034 del 2016, TAR Perugia, Sez. I, n. 345 del 2014 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 990 del 2007. Nel caso di specie la condanna risulta effettivamente intervenuta.

La Questura non si è limitata a richiamare il titolo di reato, ma ha valutato i fatti che lo hanno integrato, ritenendo che le condotte e le relative modalità denotassero un’indole violenta e il mancato inserimento sociale. Il provvedimento ha quindi espresso una motivazione autonoma rispetto alla sola sentenza penale.

Non rilevano, per il Collegio, la sospensione condizionale della pena né il mancato passaggio in giudicato della sentenza penale, trattandosi di effetti penali irrilevanti in sede amministrativa, come affermato da Cons. Stato, Sez. III, n. 2779 del 2020: l’Amministrazione ha autonomamente valutato la pericolosità sociale.

È stata esclusa la violazione dell’art. 10 bis legge n. 241/1990: in presenza di una condanna per uno dei reati ostativi di cui all’art. 4 d.lgs. n. 286/1998, l’Amministrazione emette un atto dovuto, non potendo la partecipazione del ricorrente mutare l’esito del procedimento, secondo TAR Lazio, Roma, Sez. II, n. 893 del 2008.

Infine, lo svolgimento di attività lavorativa invocato dal ricorrente non costituisce elemento ostativo al provvedimento, che resta sufficientemente motivato. Il Collegio richiama infine TAR Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, n. 166 del 2017, secondo cui la propensione a delinquere è aggravata dalla insussistenza di uno stato di indigenza. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in considerazione delle peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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