Carta docente, ottemperanza al giudicato e controvalore pecuniario per inerzia della PA (TAR Campania n. 5611 del 09.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudice amministrativo accerta l’obbligo della pubblica amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, una volta decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Qualora sia spirato il termine fissato nel titolo per la fruizione del beneficio in forma specifica, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione. L’inerzia dell’amministrazione non può essere invocata per sottrarsi all’adempimento, né la carenza di fondi o di disponibilità di cassa costituisce legittimo impedimento all’esecuzione. Il Collegio nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza con cui il giudice ordinario ha accertato il suo diritto al beneficio economico di € 500,00 annui per due anni scolastici tramite la carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per un totale di € 1.000,00.
Il titolo non è stato impugnato ed è passato in giudicato. La ricorrente lamenta l’esito infruttuoso della notifica del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Chiede quindi la condanna al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori, e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si costituisce per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica in via preliminare la sussistenza dei presupposti processuali. Il ricorso è proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario.
Risultano rispettati tanto il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., quanto quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, cod. proc. amm.. La sentenza ottemperanda è stata ritualmente notificata presso la sede dell’amministrazione resistente ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il Collegio affronta poi il profilo problematico rappresentato dallo spirare del termine biennale fissato nel titolo per la fruizione del beneficio in forma specifica.
La soluzione è netta: l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria. Il mancato rispetto del limite temporale non è dipeso dalla ricorrente, ma da una condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento.
In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona di un Dirigente della competente Direzione generale, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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