Appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e revoca della verificazione (Cons. Stato n. 7737 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse dell’appellante, che dichiari di non avere più interesse alla decisione, determina l’improcedibilità dell’appello per ragioni di carattere processuale. In tal caso il giudice revoca l’ordine istruttorio disposto e mai eseguito. Non sussistono gli estremi della cessazione della materia del contendere, che presuppone il pieno soddisfacimento della pretesa dedotta: il sopravvenuto rilascio di un titolo edilizio diverso, per quanto ritenuto satisfattivo dall’appellante, non equivale al ripristino delle originarie concessioni annullate né al rilascio di un titolo equipollente. Sulle spese il Collegio non provvede quando la verificazione non è stata eseguita, l’acconto non è stato versato e il Comune appellato non si è costituito; il contributo unificato resta a carico dell’appellante.
Il Fatto
Le parti appellanti hanno impugnato davanti al TAR Basilicata il provvedimento con cui il Comune aveva disposto l’annullamento d’ufficio di tre titoli edilizi — una concessione del 2001, una concessione in sanatoria del 2003 e un permesso di costruire in variante del 2003 — relativi alla ristrutturazione con ampliamento di un fabbricato. Con motivi aggiunti hanno gravato anche il diniego di un permesso di costruire in sanatoria. Il TAR ha rigettato il ricorso e i motivi aggiunti; di qui l’appello.
Nel corso del giudizio la Sezione ha respinto l’istanza cautelare e ha disposto una verificazione affidata alla Regione, con articolati quesiti in materia paesaggistica, idrogeologica e urbanistica. La verificazione non è mai stata depositata. In vista della camera di consiglio gli appellanti hanno rappresentato di avere ultimato i lavori in forza di una CILA e hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della dichiarata sopravvenuta carenza di interesse e ne trae la conseguenza processuale: l’appello è divenuto improcedibile. La relativa declaratoria assorbe ogni ulteriore valutazione nel merito dei motivi, che restano quindi non esaminati.
La Corte esclude però la diversa pronuncia di cessazione della materia del contendere, invocata dagli appellanti. Tale esito presupporrebbe il pieno soddisfacimento della pretesa, che nel caso concreto avrebbe significato il ripristino delle originarie concessioni edilizie oppure il rilascio di un titolo equipollente. La CILA allegata dagli appellanti, per quanto dagli stessi ritenuta satisfattiva, presenta rispetto a quelle posizioni differenze significative: non realizza l’equivalenza richiesta e non consente di ritenere integralmente soddisfatto l’interesse azionato.
Da qui la qualificazione dell’esito in termini di improcedibilità e non di cessazione della materia del contendere: la pretesa sostanziale non risulta realizzata, ma l’appellante ha manifestato di non coltivare più l’interesse alla decisione, con la conseguenza che il giudizio non può essere definito nel merito.
Il Collegio revoca quindi l’ordinanza istruttoria che aveva disposto la verificazione, mai eseguita. Sulle spese non provvede, in ragione del mancato espletamento dell’incombente, del mancato versamento dell’acconto e della mancata costituzione del Comune appellato; il contributo unificato resta a carico della parte appellante. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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