Esclusione illegittima dal concorso: retrodatazione giuridica della nomina (Cons. Stato n. 8298 del 16.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale dell’illegittimo provvedimento di esclusione da un concorso pubblico produce effetti non solo demolitori ma anche ripristinatori, imponendo all’amministrazione di nominare il concorrente alla stessa data dei vincitori non esclusi. Tale retrodatazione giuridica della nomina costituisce effetto conformativo del giudicato e opera anche quando la sentenza di annullamento non abbia espressamente statuito sulla ricostruzione di carriera. La retrodatazione riguarda i gradi già conseguiti dall’interessato e non si estende alla promozione a un grado superiore quando questa sia subordinata al positivo superamento di uno scrutinio e all’effettiva prestazione di servizio per un tempo determinato. La penalità di mora non è dovuta quando l’interesse sostanziale risulti pienamente soddisfatto dall’accoglimento dell’appello.
Il Fatto
L’appellante era stato escluso da un concorso per il reclutamento di allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato ai volontari in ferma prefissata. Ammesso in via cautelare alla prosecuzione dell’iter concorsuale, lo concludeva positivamente: veniva avviato al corso di formazione iniziale il 26 ottobre 2018, nominato agente e immesso nel ruolo con riserva dell’esito del giudizio.
Con una sentenza del T.a.r. per il Lazio il provvedimento di esclusione veniva annullato. L’interessato proponeva allora ricorso per ottemperanza, chiedendo la retrodatazione degli effetti giuridici dell’ammissione e dell’assunzione al 1° agosto 2017, epoca dell’esclusione. Il T.a.r. respingeva il ricorso, osservando che la sentenza ottemperanda aveva annullato l’esclusione senza statuire sull’anzianità di servizio. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’effetto ripristinatorio del giudicato di annullamento: la riammissione al concorso opera “ora per allora”, a far data dall’illegittima esclusione. Da ciò discende, quale effetto conformativo, la retrodatazione della nomina ad allievo agente e ad agente alle stesse date dei vincitori, ossia al 28 dicembre 2017 e al 28 marzo 2018, come documentato dall’amministrazione.
La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui l’effetto ripristinatorio si realizza tramite la retrodatazione giuridica della nomina, con decorrenza ex tunc (Cons. Stato, Sez. II, 22 giugno 2022, n. 5128). Tale strumento reintegratorio consente all’interessato di risultare alle dipendenze dell’amministrazione dal momento in cui avrebbe dovuto esserlo, con vantaggiose ricadute sull’anzianità assoluta nella qualifica.
Viene poi richiamato il principio per cui, nel caso del candidato illegittimamente escluso e ammesso con riserva, l’amministrazione deve procedere alla nomina dalla data dei vincitori, anche se l’annullamento non ha pronunciato sulla ricostruzione di carriera (Cons. Stato, Sez. III, 17 novembre 2024 n. 5648). Il ripristino in forma specifica opera ai soli fini giuridici e non economici, per l’assenza del sinallagma della prestazione lavorativa.
Il T.a.r. aveva valorizzato la mancanza di un’espressa statuizione sulla retrodatazione. Il Collegio replica che il giudicato si estende anche alla successiva progressione di carriera tardivamente conseguita a causa dell’esclusione. Non può invece accogliersi la domanda di retrodatazione della nomina ad agente scelto: la promozione, ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 443, richiede lo scrutinio per merito assoluto e cinque anni di effettivo servizio. Essa si pone fuori dal perimetro conformativo del giudicato.
Quanto alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la Corte la esclude perché l’interesse dell’appellante è pienamente soddisfatto dall’accoglimento. L’appello è quindi accolto in parte, con retrodatazione della nomina ad allievo agente e ad agente; le spese del doppio grado sono compensate per la parziale soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.