Carta elettronica docente tra giudicato del giudice del lavoro e ottemperanza (TAR Lazio n. 781 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione e condanna l’Amministrazione alla sua attivazione è suscettibile di esecuzione mediante il rimedio dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. Il rimedio presuppone il passaggio in giudicato del provvedimento, accertato con idonea certificazione dell’ufficio competente, e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. L’inerzia dell’Amministrazione, che non alleghi alcun elemento di adempimento, legittima l’ordine di esecuzione e la nomina del commissario ad acta. La competenza è del TAR del luogo ove ha sede l’ufficio dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm..
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha agito in ottemperanza della sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, n. 338/2024 del 21 febbraio 2024. Con quella pronuncia il giudice del lavoro ha accertato il suo diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attivazione della carta per l’importo di € 2.500,00, oltre interessi legali.
La sentenza, munita di attestazione di conformità, è stata notificata all’Amministrazione il 20 marzo 2024 ed è passata in giudicato, come attestato dall’ufficio competente il 27 maggio 2025. Rilevando l’inerzia dell’Amministrazione, la ricorrente ha chiesto la declaratoria di inottemperanza, l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese, da distrarre in favore del procuratore antistatario. Il Ministero si è costituito con atto di puro stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente affermato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm., trattandosi di esecuzione del giudicato nei confronti di un’amministrazione statale. Ha poi scrutinato i presupposti dell’azione e li ha ritenuti sussistenti.
Quanto al passaggio in giudicato, il Tribunale ha valorizzato l’attestazione dell’ufficio competente, idonea a certificare la definitività della pronuncia. Quanto al termine dilatorio, ha verificato il decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, condizione per l’esperibilità del rimedio.
Nel merito, il Collegio ha ricordato che l’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. consente di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso. La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i provvedimenti le cui statuizioni ineseguite possono trovare attuazione con l’ottemperanza.
Il ricorso è stato quindi dichiarato fondato. Il Ministero non ha fornito alcun elemento atto a dimostrare l’avvenuto adempimento. Il Tribunale ha ordinato l’esecuzione della sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione, con adozione degli adempimenti finalizzati e riconoscimento degli importi nei modi e nella misura indicati nella pronuncia ottemperanda.
In conformità alla richiesta della ricorrente, il Collegio ha nominato fin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone o di altro funzionario delegato, con compenso di € 1.000,00, salvo conguaglio, a carico del Ministero. Il commissario dovrà attivarsi su istanza di parte in caso di vana scadenza del termine e provvedere in ulteriori sessanta giorni. Le spese, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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