Carta docente ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Liguria n. 235 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione al giudicato e ordina l’esecuzione nel termine fissato. Il ricorso è ammissibile quando sia provato il passaggio in giudicato del titolo esecutivo e il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione, ex art. 14 del d.l. n. 669/1996. In caso di perdurante inerzia va nominato il commissario ad acta, con facoltà di delega a un dirigente della stessa amministrazione. All’inosservanza consegue la condanna al pagamento della somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., liquidata negli interessi legali sull’importo del giudicato, dal sessantesimo giorno dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’esecuzione o all’insediamento del commissario.

Il Fatto

La ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle, per cinque anni scolastici, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, del valore di € 500,00 annui, per complessivi € 2.500,00 oltre accessori.

Il titolo non era stato impugnato ed era divenuto definitivo. L’Amministrazione non aveva dato esecuzione. La ricorrente chiede quindi l’ordine di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla cosiddetta penalità di mora. Il Ministero si costituisce con comparsa di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto le condizioni di ammissibilità. È prodotta l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare e la prova che il procedimento è stato promosso nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Nel merito, l’Amministrazione non contesta il lamentato inadempimento e non risulta che abbia provveduto a dare esecuzione, anche parziale, alla sentenza del giudice ordinario. L’accertamento dell’inerzia è quindi diretto e non richiede ulteriori approfondimenti istruttori.

Conseguentemente il TAR ordina al Ministero di rilasciare la carta elettronica, accreditandovi € 2.500,00 oltre accessori di legge, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza nomina commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente della stessa Direzione Generale, che provvederà nei trenta giorni successivi.

Il Collegio accoglie anche la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma in applicazione dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola negli interessi legali sull’importo complessivo risultante dal giudicato. Il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza all’Amministrazione debitrice; il dies ad quem al giorno dell’esecuzione oppure, in difetto, a quello dell’insediamento del commissario.

Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero resistente, liquidate equitativamente tenendo conto del carattere seriale e della natura della controversia, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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