Giudicato favorevole non impone rilascio titolo edilizio in contrasto con orientamento sopravvenuto (TAR Campania n. 5657 del 09.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato amministrativo che ha annullato un diniego di permesso di costruire non vincola l’amministrazione a rilasciare un titolo edilizio divenuto illegittimo per effetto del mutamento del quadro normativo e dell’orientamento giurisprudenziale sopravvenuto. L’effetto conformativo opera nei limiti dell’actio iudicati, che l’interessato ha l’onere di attivare tempestivamente ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. La presentazione di una nuova istanza di permesso di costruire impone invece all’ente la verifica di conformità del progetto alla disciplina urbanistico-edilizia vigente, trattandosi di attività vincolata. Il rilascio di un titolo in contrasto con tale disciplina integra un vizio di legittimità che l’amministrazione ha il dovere di evitare, anche a fronte della pronuncia non eseguita.

Il Fatto

La società ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento con cui il Comune di Quarto ha negato il permesso di costruire per un complesso produttivo da destinare ad attività ricettiva su un terreno in zona bianca. A fondamento del gravame la società invoca la violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Campania n. 15764/2007, con la quale era stato annullato un precedente diniego del 16 ottobre 2006 relativo al medesimo terreno.

Secondo la ricorrente, il nuovo diniego si fonderebbe su una motivazione incompatibile con quanto statuito in quella sede, laddove l’amministrazione richiama l’orientamento del Consiglio di Stato favorevole all’applicazione congiunta dei limiti di cui all’art. 9, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001. Il Comune resiste sostenendo che l’effetto conformativo non può imporre la rilascio di un titolo contrario all’assetto normativo e giurisprudenziale consolidatosi nel frattempo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il contenuto della pronuncia invocata, che aveva ritenuto non cumulabili, per gli interventi produttivi, i due limiti di densità fondiaria e di superficie, verificando il solo rapporto di copertura. Il provvedimento impugnato muove invece dalla lettura opposta, richiamando le sentenze del Consiglio di Stato nn. 679, 680, 681 e 682 del 2009, che hanno affermato la concorrenza necessaria di entrambi i parametri.

Il TAR rileva che la legittimità costituzionale della norma così interpretata è stata confermata dalla Corte costituzionale n. 84 del 13.04.2017, che ha qualificato la disposizione come principio fondamentale della materia. Anche la Sezione si è successivamente conformata a tale orientamento. Il quadro normativo e giurisprudenziale risulta dunque radicalmente mutato rispetto al momento della pronuncia favorevole alla società.

Su questo presupposto si innesta il rilievo assorbente in materia di giudicato. La ricorrente non ha esercitato l’actio iudicati prevista dall’art. 114 cod. proc. amm., rispetto alla quale il Collegio segnala incidentalmente il decorso del termine di prescrizione decennale. Ha invece presentato nel 2021 una nuova istanza di permesso di costruire, integrata nel 2023.

Il Comune ha quindi correttamente inquadrato la nuova domanda nel tessuto normativo vigente e nell’orientamento consolidato, a distanza di circa quattordici anni dalla pronuncia. L’amministrazione non era obbligata a rilasciare un titolo illegittimo sulla scorta di una decisione della quale la parte non aveva tempestivamente chiesto l’attuazione. Il diniego risulta pertanto immune dalle censure, compresa quella relativa al principio di effettività della tutela giurisdizionale.

Il ricorso è respinto. Il Collegio compensa integralmente le spese di lite in ragione delle ragioni poste a fondamento della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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