Criteri di valutazione dei titoli introdotti dalla Commissione in corso di concorso (TAR Sicilia n. 1338 del 24.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La Commissione esaminatrice di un concorso pubblico non può introdurre, nel corso della procedura e dopo l’avvio della fase di valutazione dei titoli, criteri ulteriori e diversi da quelli predeterminati dal regolamento dell’ente. L’art. 12 del d.P.R. n. 487/1994 impone la predeterminazione dei criteri e la loro pubblicità prima dello svolgimento della valutazione. La distinzione tra lauree triennali e magistrali del nuovo ordinamento e lauree del vecchio ordinamento, non prevista dalla fonte regolamentare, costituisce un parametro innovativo illegittimo. Parimenti illegittima è l’attribuzione d’ufficio di una percentuale fissa del 50% al servizio part time non quantificato, in luogo dell’attivazione del soccorso istruttorio. La violazione dei criteri regolamentari vulnera i principi di imparzialità e par condicio e travolge l’intera procedura, salvo gli atti generali non affetti dal vizio.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava al concorso per titoli indetto dall’Amministrazione resistente per la costituzione di dieci rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, figura professionale di operatore di stazione. All’esito della procedura si collocava al venticinquesimo posto con 1,03 punti, in coda ai candidati riservatari. Impugnava la graduatoria finale e i verbali della Commissione, deducendo sia vizi del modus procedendi idonei a travolgere l’intera procedura, sia l’erroneità del punteggio attribuito a sé medesimo.
Il gravame era inizialmente notificato solo ad alcuni controinteressati; il Tribunale ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti in graduatoria. La costituzione dei nuovi intimati imponeva il differimento dell’udienza pubblica per il rispetto dei termini a difesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via prioritaria le censure relative al modus procedendi della Commissione, logicamente pregiudiziali rispetto a quelle sul punteggio individuale. Con verbale n. 8 del 12 febbraio 2024 la Commissione aveva ritenuto di attribuire un punto alle lauree triennali e magistrali del nuovo ordinamento e due punti alle lauree del vecchio ordinamento e a ciclo unico, nonché una percentuale fissa del 50% alle esperienze part time non quantificate.
La difesa dell’Amministrazione sosteneva che la Commissione avesse operato entro criteri già predeterminati dal regolamento. Il Tribunale respinge tale lettura: l’art. 12 del Regolamento FCE, alla lettera a), prevede un punto per ciascun titolo di studio immediatamente superiore a quello richiesto, senza distinzione alcuna tra tipologie di laurea. La differenziazione introdotta costituisce dunque un nuovo parametro, adottato in un momento posteriore all’avvio della valutazione dei titoli, già iniziata in data 16 gennaio 2024.
Analoga conclusione vale per i titoli di servizio. L’art. 13 del Regolamento FCE impone la valutazione proporzionale del servizio non prestato a tempo pieno. A fronte di un servizio part time non quantificato, l’Amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio nei confronti del dichiarante, oppure non valutare affatto quel servizio secondo l’art. 3 del bando. L’attribuzione d’ufficio di una percentuale fissa del 50% si pone invece fuori dal perimetro regolamentare.
Il carattere innovativo delle considerazioni del verbale n. 8 rispetto agli artt. 12 e 13 del Regolamento integra la violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 487/1994 e dei principi di imparzialità e par condicio. Il Collegio non esamina il secondo motivo, espressamente proposto in via subordinata, e accoglie il ricorso.
L’annullamento travolge tutti gli atti impugnati, con esclusione del bando di concorso e del Regolamento FCE: il vizio attiene esclusivamente al modo concreto in cui la Commissione ha operato, non alle previsioni dei due atti generali. Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti, in considerazione del bene/interesse tutelato ex artt. 4 e 35 Cost..
Nota della Redazione
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