La diffida a demolire non richiede motivazione sull’interesse pubblico (TAR Abruzzo n. 367 del 31.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un’opera abusiva mai assistita da titolo edilizio costituisce atto vincolato e non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse, diverse da quelle inerenti al ripristino della legalità violata, neppure quando intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso. Nessun affidamento tutelabile può sorgere dalla conservazione di una situazione di fatto illecita, che il tempo non può legittimare. Ai sensi dell’art. 35 d.P.R. n. 380/2001, destinatario della misura repressiva è il responsabile dell’abuso, nozione che comprende non solo l’esecutore materiale ma anche chi abbia la proprietà o comunque la disponibilità del bene al momento dell’emanazione del provvedimento. L’onere di provare l’epoca di realizzazione del manufatto incombe sull’interessato, non sull’amministrazione.

Il Fatto

Il Comune di Valle Castellana, con provvedimento prot. n. 5537 del 19.07.2022, diffidava il ricorrente, quale responsabile dell’abuso, a liberare l’area occupata, demolire e ripristinare lo stato dei luoghi in relazione a un recinto perimetrale, a diverse strutture in metallo e cemento e ad alcune opere minori realizzate su terreno di proprietà comunale.

Il ricorrente impugnava la diffida davanti al TAR Abruzzo deducendo, tra l’altro, la carenza di motivazione sull’interesse pubblico, l’errata individuazione del destinatario, l’epoca risalente delle opere e l’illegittimità derivata dall’asserito mancato perfezionamento del procedimento espropriativo. Il Comune si costituiva chiedendo la reiezione. La domanda cautelare era respinta con ordinanza n. 224/2022.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto la richiesta di prova testimoniale, ritenendola irrilevante: i capitoli mirano ad accertare situazioni di fatto inidonee a infirmare la legittimità del provvedimento. È pacifico che l’area appartiene al Comune e che il potere repressivo è stato esercitato verso chi, per sua stessa ammissione, gestisce il terreno.

Sul primo motivo, il Tribunale richiama l’orientamento consolidato secondo cui la diffida a demolire, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata ai presupposti, non necessita di motivazione sulle ragioni di pubblico interesse ulteriori rispetto al ripristino della legalità. Il principio non ammette deroghe neppure quando l’ingiunzione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, come affermato dall’Adunanza Plenaria n. 9 del 2017. La natura risalente degli immobili e il possesso protratto per oltre cinquant’anni sono perciò irrilevanti: dall’illecito non può nascere alcun affidamento.

Sul secondo motivo, il Collegio esclude che l’art. 35 d.P.R. n. 380/2001 imponga di individuare l’autore materiale dell’illecito. La nozione di responsabile dell’abuso, precisata dalla giurisprudenza richiamata (Cons. Stato n. 1517 del 2014; Cass. Sez. Un. n. 14645 del 2017), ricomprende chi detiene o utilizza il bene e deve provvedere al ripristino, salve le azioni di rivalsa nei rapporti interni. L’atto è dunque correttamente indirizzato al soggetto che, unitamente ai familiari, occupa l’area comunale.

Sul terzo motivo, il Tribunale ribadisce che l’onere probatorio sull’epoca di realizzazione grava sull’interessato. Nella specie il ricorrente si è limitato ad allegare la realizzazione negli anni Cinquanta, senza prova: l’immagine fotografica prodotta risale al 1975, mentre il decreto di esproprio del 1964, che descrive i soli terreni occupati senza menzionare opere edilizie, depone per l’inesistenza delle costruzioni a quella data.

Sui motivi quarto, quinto e sesto, il Collegio ritiene infondata la dedotta illegittimità derivata. L’espropriazione si conclude con il decreto che individua i beni e quantifica l’indennità; l’acquisizione da parte del Consorzio e la cessione al Comune, perfezionatasi con atto pubblico del 26 giugno 2014, sono efficaci. Il Comune è terzo rispetto al decreto e alla procedura espropriativa risalente agli anni Sessanta, sicché l’istituto della retrocessione non può applicarsi nei suoi confronti. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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