Sei scatti anche in buonuscita per il militare cessato a domanda (TAR Sardegna n. 46 del 26.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, come convertito, spetta, ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita, anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare collocato in quiescenza a domanda, sempre che siano maturati i requisiti dei cinquantacinque anni di età e dei trentacinque anni di servizio utile. L’art. 4 del D.lgs. n. 165/1997 disciplina la sola base pensionabile e non modifica il regime di calcolo del trattamento di fine servizio. Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, non ha natura decadenziale, ma costituisce un mero onere che incide sulla tempistica del collocamento a riposo. La prescrizione quinquennale del diritto alla riliquidazione decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale.
Il Fatto
Alcuni ex militari dell’Arma dei Carabinieri, cessati dal servizio a domanda, hanno chiesto la riliquidazione dell’indennità di buonuscita con inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987. Avevano inoltrato le istanze al Comando Generale dell’Arma e all’INPS, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. n. 165/1997, versando il relativo contributo.
L’Istituto previdenziale aveva emesso i decreti di liquidazione omettendo di computare i sei scatti nella base di calcolo della buonuscita. L’Amministrazione militare aveva rappresentato che il Polo Nazionale INPS riteneva i sei scatti valutabili solo per gli iscritti collocati a riposo per limite di età, invalidità o decesso. I ricorrenti hanno quindi adito il TAR per l’accertamento del diritto alla riliquidazione, deducendo la violazione dell’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 e il richiamo operato dall’art. 1911, comma 3, del Codice dell’ordinamento militare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la questione richiamando l’orientamento ormai consolidato del Consiglio di Stato, in particolare Cons. Stato, Sez. II, n. 10938 del 2023 e n. 10916 del 2023, oltre a precedenti della stessa Sezione. Su tale base ritiene il ricorso fondato.
Sull’ambito soggettivo, il Tribunale osserva che la nozione di forze di polizia richiamata dall’art. 6-bis va delineata alla luce dell’art. 16 della L. n. 121/1981. L’art. 6 del D.L. n. 387/1987 richiama espressamente quella norma per definire la categoria. Il D.P.R. n. 150/1987, la cui estensione è disposta dall’art. 6-bis, si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato senza distinguere tra ordinamento civile e militare. Ne deriva che anche gli ex militari dell’Arma rientrano tra gli aventi titolo.
Quanto all’eccezione dell’INPS fondata sull’art. 4 del D.lgs. n. 165/1997, il Collegio rileva che la norma attribuisce i sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile definita dall’art. 13 del D.lgs. n. 503/1992, che riguarda l’importo della pensione. Essa quindi non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita. Il richiamo all’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010 conferma la perdurante vigenza dell’art. 6-bis, senza che possa invocarsi un’interpretazione costituzionalmente orientata diretta a svuotarne il contenuto per ragioni di copertura finanziaria ex art. 81 Cost.
Sulle eccezioni di decadenza e prescrizione, il Collegio le ritiene generiche e comunque infondate. Il termine del 30 giugno non è di decadenza: la sua inosservanza non impedisce il collocamento a riposo, come si desume dal comma 3 dell’art. 6-bis. La prescrizione quinquennale ex art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 1032/1973 decorre dall’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, secondo l’orientamento di Cons. Stato, Sez. II, n. 10524 del 2023. I ricorrenti hanno quindi agito nei termini.
Il ricorso è pertanto accolto, con riconoscimento del beneficio e degli accessori di legge. Le spese sono compensate in ragione della natura interpretativa delle questioni e dei contrasti giurisprudenziali iniziali.
Nota della Redazione
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