Revoca nulla osta per tardiva presentazione allo Sportello unico e forza maggiore (TAR Liguria n. 17 del 14.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, disposta per la presentazione allo Sportello unico oltre il termine di otto giorni dall’ingresso, è illegittima quando il ritardo è giustificato da una causa di forza maggiore. Integra tale causa la malattia del lavoratore certificata da un medico prima della partenza e risultata, all’arrivo in Italia, più grave del previsto, sì da imporre un riposo superiore a quello originariamente diagnosticato. Il giudice valuta la idoneità della giustificazione in concreto, avuto riguardo alle condizioni personali del ricorrente, al suo comportamento e agli atti depositati, non alla sola astratta riferibilità della patologia al momento della partenza. Esclusa la pericolosità sociale del lavoratore e dimostrata l’origine del ritardo nella perdurante malattia, l’amministrazione non può ritenere inconferente il certificato medico prodotto.
Il Fatto
Il datore di lavoro presenta istanza di assunzione di un lavoratore extracomunitario nell’ambito delle quote del decreto flussi per l’anno 2022. Rilasciato il nulla osta, il lavoratore entra in Italia ma si presenta allo Sportello unico per l’immigrazione di Savona oltre gli otto giorni previsti dall’art. 22, comma 6, d.lgs. n. 286/1998.
Il lavoratore produce un certificato di un medico del Paese d’origine che, poco prima della partenza, aveva diagnosticato una sindrome influenzale prescrivendo farmaci e riposo a letto per dieci giorni dopo l’arrivo. La Prefettura ritiene la giustificazione non idonea e dispone la revoca del nulla osta. Datore di lavoro e lavoratore impugnano il provvedimento davanti al TAR, che in sede cautelare accoglie l’istanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione nella verifica delle condizioni alle quali il ritardo nella presentazione allo Sportello unico può essere scusato. L’art. 22 del TUI impone la sottoscrizione del contratto di soggiorno entro otto giorni dall’ingresso, a pena di revoca, ma fa salva la dimostrazione di cause di forza maggiore ai sensi del comma 5-ter.
Il TAR ricostruisce la vicenda in termini fattuali rigorosi. Il lavoratore aveva manifestato la patologia poche ore prima di partire; il medico aveva certificato la malattia e prescritto riposo per dieci giorni. Una volta in Italia, la patologia si è rivelata più grave del diagnosticato, costringendo il ricorrente a letto più a lungo. Solo per questo la presentazione è avvenuta alcuni giorni oltre il termine.
Su tali basi il Tribunale ritiene plausibile che il ritardo sia dipeso da forza maggiore costituita dalla perdurante malattia, diagnosticata ab origine e aggravata in seguito. La valutazione non si esaurisce nella riferibilità temporale della patologia al momento della partenza, ma investe le condizioni personali del lavoratore, che non risulta soggetto pericoloso, e il comportamento complessivamente tenuto.
Ne consegue l’illegittimità dell’atto impugnato, per avere la Prefettura ritenuto inidonea una giustificazione che idonea era. L’accoglimento del primo motivo determina l’annullamento della revoca e il conseguimento del bene della vita; gli ulteriori motivi restano assorbiti per ragioni di economia processuale. La singolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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