Ricorso collettivo e cumulativo inammissibile per eterogeneità dei rapporti quote latte (Cons. Stato n. 5650 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso collettivo e cumulativo proposto da più aziende agricole avverso intimazioni di pagamento relative al regime quote latte è inammissibile quando in un unico giudizio confluiscono rapporti giuridici autonomi ed eterogenei, ciascuno fondato su un proprio presupposto e su distinte attività istruttorie. L’identità di contenuto degli atti impugnati non elimina l’autonomia dei singoli rapporti di credito-debito tra l’Agea e ciascun allevatore. Il ricorrente collettivo deve dedurre, con chiarezza e precisione, le specificazioni relative a ogni posizione individuale, ai sensi dell’art. 40 c.p.a., non essendo sufficiente la critica di sistema alla disciplina. La declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado assorbe ogni questione di merito, inclusa l’istanza di rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Il Fatto
Alcune aziende agricole impugnavano davanti al TAR Lazio le comunicazioni di intimazione di pagamento per il prelievo supplementare sulle consegne di latte del periodo 2007-2008. Il Tribunale amministrativo, respinta l’eccezione di inammissibilità dell’Amministrazione, accoglieva il ricorso sul rilievo assorbente del contrasto dei provvedimenti con la normativa unionale.
L’Agea e l’Ader interponevano appello, deducendo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo per difetto di omogeneità delle posizioni e possibile conflitto di interessi tra i ricorrenti. Nel merito contestavano la declaratoria di illegittimità del regime e l’eccezione di prescrizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione nella verifica delle condizioni di ammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo nel processo amministrativo. Il percorso argomentativo muove dalla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, richiamata con plurimi precedenti, tra cui Cons. Stato, VI, n. 1906 del 2025 e Cons. Stato, VI, n. 9352 del 2024.
Il ricorso collettivo è eccezionalmente proponibile solo in presenza di identità di situazioni sostanziali e processuali. Il ricorso cumulativo è ammissibile solo quando i diversi provvedimenti siano riferibili al medesimo procedimento e i vizi dedotti colpiscano nella stessa misura tutti gli atti impugnati. L’art. 40 c.p.a. impone al ricorrente un onere di differenziazione e specificazione delle censure in funzione delle singole posizioni.
La Corte ribadisce che i singoli rapporti tra l’Agea e gli allevatori costituiscono rapporti di credito-debito autonomi. Ciascuno resta insensibile alle vicende modificative o estintive che riguardano gli altri rapporti. L’emanazione simultanea di atti di contenuto identico non fa venir meno tale autonomia, soprattutto quando le posizioni sorgono da titoli diversi e non collegati.
Applicando tali principi al caso concreto, il Collegio rileva che sono stati impugnati atti singoli e individuali, aventi ciascuno un proprio presupposto, con il confluire in un unico giudizio di plurimi rapporti giuridici fondati su differenti e autonome attività istruttorie. Si tratta di rapporti eterogenei che non possono costituire oggetto di un unico giudizio.
L’appello è quindi accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado è dichiarato inammissibile. La declaratoria assorbe la richiesta di rimessione di una questione di merito alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione della natura esclusivamente processuale delle questioni esaminate.
Nota della Redazione
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