Carta docente: ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Marche n. 925 del 28.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato del titolo del giudice del lavoro e decorso il termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro il termine assegnato. Le difese dell’Amministrazione che si limitino a rappresentare l’avvio degli adempimenti interni non oppongono effettive ragioni di diritto alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il giudice nomina commissario ad acta il dirigente competente, con funzioni attivabili solo su istanza del creditore decorso inutilmente il termine, e ampie facoltà di adozione degli atti necessari all’assolvimento del mandato. La richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è invece rigettata quando non emergano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento, essendo sufficiente in funzione acceleratoria la sola nomina del commissario.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha ottenuto dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Fermo la sentenza n. 153/2023 del 13.11.2023, con cui è stato riconosciuto il suo diritto a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023 e l’Amministrazione è stata condannata a erogare la prestazione della Carta elettronica del docente. Il titolo è divenuto definitivo, come da attestazione di cancelleria del 29.08.2024.
Ritenendo che il giudicato non fosse stato eseguito, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza innanzi al TAR Marche. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito, sostenendo di aver trasmesso la sentenza agli Uffici centrali per gli adempimenti e lamentando l’assenza di diffida ad adempiere e una non corretta esecuzione della procedura di liquidazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso, essendo decorso, tra la notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e la proposizione dell’iniziativa, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato, non risultando eseguito il titolo. In presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine di legge, le argomentazioni dell’Amministrazione non oppongono effettive ragioni di diritto alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro 30 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del Ministero, con attivazione su istanza del creditore e intervento entro i successivi centoventi giorni, con facoltà di adottare ogni atto necessario, anche mediante funzionario delegato e avvalendosi delle strutture organizzative.
È stata invece rigettata la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.: non si ravvisano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la sola nomina del commissario è sufficiente in funzione acceleratoria.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a., con liquidazione dell’importo complessivo di € 600,00 per compensi, oltre accessori, tenuto conto della natura seriale della controversia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.