Termini differenziati per l’ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Marche n. 924 del 28.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, ma può modulare i termini dell’adempimento in ragione della complessità tecnica e organizzativa rappresentata dalla resistente. Le esigenze organizzative non incidono sull’an della pretesa, ma solo sulle modalità e sui tempi dell’esecuzione. Il termine ordinario di trenta giorni è assegnato per la prestazione di immediata erogazione; un termine più ampio, pari a centoventi giorni, è giustificato quando occorre elaborare istruzioni operative di dettaglio per le articolazioni periferiche. La nomina del Commissario ad acta assicura l’effettività della tutela in caso di inerzia, mentre il difetto di particolari motivi di ritardo esclude la condanna all’indennizzo di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm.

Il Fatto

Il Tribunale di Ancona, sezione Lavoro, con sentenza n. 8 del 5 gennaio 2024, ha riconosciuto alla ricorrente il diritto a fruire del beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 e della Retribuzione Professionale Docenti per la supplenza svolta nell’anno scolastico 2020/2021, condannando il Ministero al pagamento di € 1.280,40 oltre accessori. Formatosi il giudicato, come da attestazione della cancelleria del 23 luglio 2024, la docente ha agito per l’ottemperanza, lamentando l’inerzia dell’Amministrazione.

Il Ministero si è costituito rappresentando di aver trasmesso la sentenza agli uffici centrali, eccependo l’assenza di diffida e richiamando la nota della Ragioneria Generale dello Stato sulla non coinvolgibilità delle ragionerie territoriali nel procedimento di liquidazione tramite la piattaforma NoiPA.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso, essendo decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 tra la notifica della sentenza e la proposizione della domanda.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, non essendo stato eseguito il titolo. Le argomentazioni difensive dell’Amministrazione non oppongono ragioni di diritto alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, una volta decorso il termine normativo.

Il giudice ha poi distinto le due prestazioni. Per la Carta elettronica del docente ha dichiarato l’obbligo di esecuzione integrale entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per la Retribuzione Professionale Docenti, le ragioni tecnico-organizzative sono state valorizzate al solo fine di stabilire modalità e tempi: il Ministero deve elaborare in termini ragionevoli le indicazioni operative per consentire alle istituzioni scolastiche di procedere al pagamento. Il termine è stato quindi fissato in centoventi giorni, con obbligo per il Ministero di collaborare con le amministrazioni periferiche inviando istruzioni e risorse.

In caso di inutile decorso del termine è stato nominato Commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e potrà adottare ogni atto necessario all’assolvimento del mandato.

È stata invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente la sola nomina del Commissario in funzione acceleratoria. L’Amministrazione è stata condannata alle spese, liquidate in € 600,00 per compensi oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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