Giudicato sul pagamento della retribuzione professionale docenti: ottemperanza e commissario ad acta (TAR Marche n. 921 del 28.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro che condanna l’Amministrazione al pagamento della retribuzione professionale docenti per le supplenze, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza ove sia decorso il termine di art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 e l’Amministrazione non abbia eseguito il titolo. Le mere difficoltà tecnico-organizzative prospettate dalla parte pubblica non valgono a escludere l’obbligo di adempimento, ma assumono rilievo solo sulle modalità e sui tempi dell’esecuzione, giustificando l’assegnazione di un termine congruo. In difetto di esecuzione entro il termine, è nominato commissario ad acta il dirigente competente, che assume le funzioni solo se investito dal creditore. La sola nomina del commissario, ove non emergano particolari ragioni di dubbio sull’adempimento, è sufficiente in funzione acceleratoria e comporta il rigetto della domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 25/2024, pubblicata l’11 gennaio 2024, il giudice del lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al docente la voce retributiva “retribuzione professionale docenti” per le supplenze susseguitesi tra il settembre 2019 e il giugno 2022, per l’importo di € 1.046,75 oltre accessori, e al pagamento delle spese di giudizio.

Ritualmente notificata la sentenza, il giudicato si è formato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale rilasciata in data 26 luglio 2024. Il docente, lamentando la mancata esecuzione, propone ricorso per ottemperanza innanzi al TAR Marche. L’Amministrazione resistente si costituisce rappresentando di aver trasmesso la sentenza agli uffici centrali e di aver già corrisposto le spese legali ai difensori antistatari, ed evidenzia il gravoso impatto organizzativo e contabile delle pronunce sul riconoscimento della voce ai supplenti brevi e saltuari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la procedibilità del ricorso. Rileva che, tra la notifica della sentenza e la proposizione dell’iniziativa, è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, superato il quale il ricorso è ammissibile.

Nel merito, il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. Le argomentazioni della parte pubblica non oppongono effettive ragioni di diritto alla spettanza e all’azionabilità della pretesa: una volta formatosi il giudicato sul pagamento, il thema decidendum si esaurisce nell’accertamento dell’inottemperanza.

Le difficoltà operative rappresentate dal Ministero — riconducibili alle procedure di cooperazione applicativa tra la piattaforma di pagamento e i sistemi ministeriali, al ruolo delle ragionerie territoriali e alla necessità di istruzioni centrali — non sono ignorate dal giudice. Tuttavia, esse assumono rilievo non già sull’an dell’obbligo, bensì sulle modalità e sui tempi dell’adempimento.

Su questa base il Collegio accoglie il ricorso dichiarando l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, assegnando il termine di 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Il Ministero dovrà attivarsi fornendo collaborazione alle amministrazioni periferiche coinvolte nel procedimento di pagamento, anche mediante invio delle istruzioni e delle risorse necessarie.

Per l’ipotesi d’inutile decorso del termine, è sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione Generale: questi assumerà le funzioni solo qualora investito dal creditore con propria istanza, e provvederà entro i successivi 120 giorni adottando ogni atto necessario, anche tramite funzionario delegato. Il Collegio rigetta invece la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisando particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendo sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario. Le spese del giudizio, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, sono poste a carico dell’Amministrazione e distratte ai difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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