Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 368 del 02.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro che ha condannato l’amministrazione al pagamento del bonus carta docente, capitale e interessi, il giudice amministrativo nomina il commissario ad acta quando l’amministrazione, pur sollecitata e pur avendo avuto un termine per l’adempimento spontaneo, non abbia integralmente eseguito la condanna. La nomina del commissario può essere attribuita a un dirigente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, con facoltà di delega ad altro dirigente, senza che ciò dia luogo alla liquidazione di alcun compenso commissariale. L’art. 114 cod. proc. amm. consente l’esecuzione in via sostitutiva della parte non eseguita del giudicato, con assegnazione di un termine per l’adempimento. La parziale esecuzione (nella specie, la liquidazione delle spese legali in favore del procuratore antistatario) determina la cessazione della materia del contendere limitatamente a quel capo, restando l’ottemperanza dovuta per il residuo.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 165 del 2 aprile 2024, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento in suo favore della somma di euro 500,00 per l’anno scolastico 2018/2019, a titolo di Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, ai sensi dell’art. 1, comma 122, l. 107/2015 e del d.P.C.M. 28 novembre 2016, oltre interessi legali e rifusione delle spese.
La sentenza, notificata il 4 aprile 2024, era passata in giudicato. Con la stessa nota la ricorrente aveva richiesto formalmente il pagamento all’Ufficio Scolastico Provinciale. Poiché l’amministrazione non aveva corrisposto quanto dovuto, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’iter dell’esecuzione. A seguito del ricorso, l’amministrazione ha liquidato le spese legali in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, ottemperando così parzialmente alla sentenza. È rimasto invece ineseguito il giudicato sul riconoscimento di capitale e interessi.
All’udienza camerale del 4 dicembre 2024 il Tribunale aveva rinviato la decisione assegnando all’amministrazione un termine di 90 giorni per l’esecuzione spontanea del pagamento. Alla successiva camera di consiglio del 16 aprile 2025 il difensore della ricorrente ha dichiarato il persistere del mancato integrale pagamento del bonus annuale e degli interessi. La difesa dell’amministrazione ha riferito di aver sollecitato l’esecuzione, senza però fornire indicazioni utili per una soluzione bonaria.
Su queste premesse il Tribunale ritiene che l’istanza di nomina del commissario ad acta debba essere accolta, in applicazione dell’art. 114 cod. proc. amm.. Quale commissario viene individuato il Direttore Generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio, e con termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della decisione per l’esecuzione del giudicato.
Il Collegio precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso al commissario. Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto della serialità della causa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nel dispositivo il Tribunale dichiara in parte la cessazione della materia del contendere, con riguardo al capo sulle spese legali già eseguite, e per il resto accoglie il ricorso, nominando il commissario ad acta per la parte non eseguita della sentenza del giudice del lavoro.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.