Corretto errore materiale, il giudice dell’ottemperanza estende l’ordine di ostensione anche a bandi, offerte e contratti (TAR Sardegna n. 613 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore materiale, ai sensi dell’art. 86 cod. proc. amm., ricorre quando la divergenza tra la volontà del giudice e il contenuto della decisione è obiettivamente e immediatamente rilevabile, senza necessità di una nuova attività valutativa. È emendabile in sede di correzione la sola formulazione testuale del dispositivo che non rifletta compiutamente la portata dell’ordine di ottemperanza già pronunciato. L’istanza di correzione non introduce un nuovo thema decidendum, ma tende a rendere la decisione conforme al principio di diritto in essa già affermato, con la conseguenza che l’integrazione del dispositivo con atti non espressamente menzionati ma riconducibili all’obbligo di ostensione integrale non configura una modifica sostanziale della pronuncia. Il giudice dell’ottemperanza, correggendo l’errore materiale, può precisare che l’ordine di esibizione comprende anche gli atti endoprocedimentali e successivi alla delibera, quali bandi, offerte e contratti, fermo restando che l’Amministrazione, in caso di oggettiva irreperibilità, deve adottare un formale provvedimento motivato che ne attesti l’inesistenza.
Il Fatto
La società ricorrente aveva ottenuto dal TAR Sardegna una sentenza, la n. 41 del 19 gennaio 2026, che accoglieva il ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 659 del 2021, resa in tema di accesso agli atti. Con tale ultima pronuncia il Tribunale aveva ordinato all’Azienda Sanitaria Locale l’ostensione della documentazione richiesta. La società, tuttavia, rilevava che il dispositivo della sentenza di ottemperanza non menzionava espressamente una parte degli atti oggetto dell’originario ordine di esibizione.
Con istanza notificata e depositata il 27 gennaio 2026, la società chiedeva quindi la correzione dell’errore materiale, affinché il dispositivo fosse integrato con il riferimento ai bandi di gara, alle proprie offerte e ai contratti consequenziali. L’Amministrazione, costituitasi, non si opponeva e formulava istanza di passaggio in decisione.
La Motivazione del TAR
Il TAR Sardegna ha preliminarmente inquadrato l’istituto richiamato, osservando che la correzione degli errori materiali di cui all’art. 86 cod. proc. amm. ha una funzione meramente estrinseca e non richiede un riesame nel merito della controversia. Il giudice ha ritenuto che la domanda fosse fondata, in quanto la sentenza n. 659/2021 aveva già ordinato l’ostensione anche dei bandi di gara, delle offerte e dei contratti. La sentenza di ottemperanza, nel formulare l’ordine, aveva fatto genericamente riferimento alla “documentazione richiesta e indicata in parte motiva”, senza riprodurre l’elencazione completa degli atti.
Il collegio ha quindi rilevato che la genericità del dispositivo non corrispondeva alla volontà espressa in motivazione, dove il richiamo alla sentenza da ottemperare implicava l’inclusione di tutti gli atti ivi indicati. Si è trattato, pertanto, di una mera discrepanza testuale emendabile con il rimedio correttivo, non già di una questione nuova rimessa alla cognizione del giudice. L’integrazione disposta ha chiarito che l’obbligo dell’Amministrazione comprende anche i bandi, le offerte della società e i contratti successivi.
Il provvedimento ha infine precisato la portata dell’ordine, specificando che, ove alcuni atti non siano più materialmente reperibili, l’Amministrazione non è esonerata dall’obbligo, ma deve adottare un provvedimento espresso e motivato che attesti l’oggettiva inesistenza degli stessi. In tal modo il TAR ha coniugato l’esigenza di effettività dell’accesso con la necessaria tutela dell’interesse pubblico alla corretta conservazione documentale. Nulla è stato disposto per le spese del procedimento correttivo.
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Nota della Redazione
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