La sussidiarietà orizzontale non impone al Comune di affidare le feste alla Pro Loco (TAR Marche n. 345 del 12.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118, quarto comma, Cost. non impone al Comune di affidare alla Pro Loco l’organizzazione delle manifestazioni tradizionali locali, né configura in capo all’associazione un diritto alla gestione delle stesse. L’art. 9 della legge regionale Marche n. 9/2006 non stabilisce alcuna riserva di competenza in favore delle pro loco, restando il Comune ente esponenziale a competenza generale, titolare del potere di cura degli interessi della comunità. La concessione di contributi alle associazioni costituisce elargizione discrezionale e incentivante, non affidamento di gestione di settori di competenza. Le valutazioni dell’ente in materia di sicurezza e incolumità pubblica, ove motivate, sono sindacabili solo per manifesta illogicità o travisamento.

Il Fatto

Un’associazione Pro Loco organizza da circa cinquant’anni due manifestazioni tradizionali del Comune, patrocinate dall’ente. Dopo una corrispondenza avviata nel 2023, con cui il Sindaco chiedeva un percorso di riorganizzazione statutaria e di tesseramento, il Comune contesta il mancato rispetto degli impegni e, con nota dell’aprile 2024, comunica che l’associazione non avrebbe potuto fruire del sostegno e della collaborazione comunale, richiamando l’art. 32 dello Statuto comunale in tema di pubblicità degli atti sociali e dei bilanci.

Con la delibera di Giunta n. 60 del 25 maggio 2024 il Comune decide di affidare a ditte esterne l’organizzazione e la gestione degli eventi, stanziando la relativa spesa, ed estromette la Pro Loco. Seguono la determinazione dirigenziale di affidamento del servizio di piano di emergenza e ulteriori atti, impugnati con motivi aggiunti. L’istanza cautelare è rigettata in primo grado e l’appello respinto dal Consiglio di Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette di poter prescindere, per economia processuale, dalle eccezioni in rito e dalla mancata impugnazione della nota del 6 maggio 2024, essendo i mezzi di gravame infondati nel merito.

Quanto al primo motivo, il TAR esclude che dall’art. 118, quarto comma, Cost. derivi un obbligo per il Comune di avvalersi della Pro Loco. Le manifestazioni pubbliche presentano ricadute in termini di sicurezza e incolumità, rispetto alle quali i sindaci sono autorità territoriali di protezione civile ai sensi dell’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 1/2018. L’amministrazione ha quindi agito legittimamente nel ricorrere a soggetti esterni di comprovata esperienza. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui la valorizzazione del volontariato non implica abdicazione degli enti rappresentativi dal compito di disciplinare e coordinare le attività con i propri fini istituzionali (TAR Lazio, sez. II, n. 9640 del 2018).

Anche l’art. 9 della legge regionale Marche n. 9/2006 non pone obblighi di coinvolgimento della pro loco né riserve di competenza: il Comune conserva ampia autonomia nella promozione turistica del proprio territorio. L’erogazione di contributi alle pro loco non integra affidamento di gestione, ma elargizione discrezionale finalizzata a incentivare attività di rilevanza turistica. Il principio di economicità non risulta violato per il mero stanziamento di bilancio, per somma non dissimile da quelle erogate in passato.

Il secondo motivo è parimenti infondato. L’art. 12 della legge n. 241/1990 e l’art. 6 del Regolamento comunale per la concessione del patrocinio attribuiscono all’amministrazione un potere di concessione a insindacabile giudizio, mentre l’art. 32 dello Statuto valorizza la pubblicità dei bilanci associativi. Poiché né il Regolamento né lo Statuto sono stati impugnati, le determinazioni gravate non risultano abnormi né illegittime e appaiono adeguatamente motivate.

I motivi aggiunti sono infondati: la delibera n. 68/2024 ha oggetto diverso e più ampio e non costituisce integrazione postuma della motivazione della delibera n. 60/2024, che non necessitava di alcuna integrazione. Ricorso e motivi aggiunti sono respinti, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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