Carta docente giudicato e nomina commissario ad acta (TAR Sardegna n. 737 del 23.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta la mancata o parziale esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario e, in presenza di inerzia dell’amministrazione, nomina il commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti dovuti. Il parziale adempimento, limitato al pagamento delle spese di lite, non esaurisce l’obbligo di conformazione all’accertamento contenuto nella sentenza. Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
La vicenda prende avvio da una sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva accolto la domanda di un docente volta al riconoscimento del contributo previsto dalla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento di euro 500,00 per ciascun anno scolastico oggetto di ricorso, per un totale di euro 2500,00, secondo le modalità dell’art. 1, comma 122, l. 107/2015 e del d.p.c.m. 28 novembre 2016, oltre alla rifusione delle spese di lite.
La sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, era stata notificata all’amministrazione. L’ente aveva provveduto con un decreto alla sola liquidazione delle spese legali in favore del procuratore antistatario, lasciando ineseguito il riconoscimento del capitale. Il docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna ha esaminato il ricorso ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., verificando anzitutto il titolo posto a fondamento dell’azione. Ha dato atto che la sentenza del giudice del lavoro era divenuta irrevocabile per mancata impugnazione nei termini, come attestato dalla cancelleria, e che era stata ritualmente notificata all’amministrazione.
Il Collegio ha poi rilevato che il Ministero aveva dato esecuzione solo parziale al giudicato. Il decreto di liquidazione delle spese legali non copriva, infatti, il riconoscimento del capitale, rimasto integralmente ineseguito. In camera di consiglio il difensore del ricorrente ha confermato la persistenza del mancato pagamento di quanto statuito dal Giudice del Lavoro.
La difesa dell’amministrazione ha dichiarato di aver sollecitato l’esecuzione integrale del pagamento, senza però fornire indicazioni utili per una soluzione bonaria della controversia. Tale dichiarazione non è stata ritenuta sufficiente a escludere l’inerzia dell’ente nell’adempimento del giudicato.
Il Tribunale ha quindi accolto l’istanza di nomina del commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva dell’adempimento. Ha individuato il commissario nel responsabile della Direzione Generale competente in materia di ordinamenti scolastici, con facoltà di delega ad altro Dirigente dell’Ufficio, assegnando il termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della decisione.
Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, il Collegio ha escluso la liquidazione di qualsiasi compenso commissariale. Ha infine posto le spese del giudizio a carico dell’amministrazione soccombente, liquidandole in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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