Carta docente: ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 780 del 29.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta la mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro e nomina il commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti necessari. La parziale esecuzione della sentenza, consistente nella sola liquidazione delle spese legali, non esaurisce l’obbligo di adempimento e lascia integro il diritto alla prestazione riconosciuta nel capitale. L’inottemperanza è ravvisabile anche quando l’amministrazione si limiti a sollecitare i propri uffici senza fornire indicazioni su una soluzione tempestiva della controversia. Quando il commissario è un dipendente pubblico della stessa struttura debitrice, non è dovuto alcun compenso per l’attività commissariale.

Il Fatto

Con sentenza n. 322/2024 il Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, aveva accolto il ricorso di una docente e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle il contributo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per cinque anni scolastici, per complessivi euro 2.500,00, oltre rivalutazione e interessi, secondo le modalità dell’art. 1, comma 122, l. 107/2015 e del d.p.c.m. 28 novembre 2016, con rifusione delle spese di lite.

La sentenza, notificata e non impugnata, era divenuta irrevocabile. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. In corso di giudizio l’amministrazione ha liquidato le spese legali in favore del procuratore antistatario, ma non ha corrisposto il capitale riconosciuto nel giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il contenuto del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro e ne verifica l’esecuzione. L’amministrazione ha dato corso soltanto al capo relativo alle spese legali, mentre resta ineseguita la statuizione sul riconoscimento del capitale: l’ottemperanza è dunque parziale e non satisfattiva delle pretese accertate.

Alla camera di consiglio il difensore della ricorrente ha confermato la persistenza del mancato integrale pagamento. La difesa erariale ha dichiarato di aver sollecitato gli uffici competenti, senza però offrire indicazioni utili per una definizione tempestiva della controversia. Tale attività sollecitatoria non integra l’adempimento dovuto.

Il TAR accoglie pertanto l’istanza di nomina del commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva. Quale commissario viene individuato il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio e termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della decisione.

Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, il Collegio esclude la liquidazione di alcun compenso per l’attività commissariale. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in misura ridotta, tenuto conto della serialità della causa, con distrazione in favore dei procuratori dicharatisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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