Competenza statale VIA per elettrodotti oltre soglia anche se opere connesse (TAR Lazio n. 789 del 29.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La competenza a effettuare la valutazione di impatto ambientale sui progetti relativi agli elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e tracciato superiore a 10 km spetta allo Stato, ai sensi dell’art. 6, comma 7, e del punto 4-bis), all. II, parte II, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Tale competenza è esclusiva e ratione materiae: opera per il solo fatto che l’opera presenti le caratteristiche dimensionali indicate, senza distinzione tra opera principale e opera connessa a un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili. L’amministrazione regionale che declini la propria competenza su tale parte di progetto adotta un provvedimento esplicito di arresto procedimentale, non un silenzio-inadempimento, con la conseguenza che la relativa contestazione va veicolata mediante impugnazione del provvedimento e non con l’azione avverso il silenzio. Il giudizio di compatibilità ambientale reso dagli uffici ministeriali confluisce poi nel provvedimento autorizzatorio finale dell’opera complessivamente considerata.

Il Fatto

La ricorrente è titolare, presso la Regione Lazio, di un progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza rilevante nel Comune di Anagni, per il quale è stato attivato il provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27-bis, d.lgs. n. 152/2006. La conferenza di servizi ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni, escludendo però dal perimetro della valutazione i lavori di potenziamento e rifacimento della linea ad alta tensione Colleferro-Anagni, ritenuti di possibile competenza statale. La Regione ha quindi adottato la determinazione dirigenziale dell’8 novembre 2023, limitando la pronuncia favorevole alla parte residua del progetto.

Con nota del 23 luglio 2024 la Regione ha confermato di non ritenere la valutazione di impatto ambientale sugli elettrodotti della rete di trasporto nazionale di propria competenza, richiamando il punto 4-bis) dell’allegato II, parte II, del d.lgs. n. 152/2006. La ricorrente ha impugnato tale nota e ha chiesto l’accertamento del silenzio serbato dalla Regione e dalla Provincia di Frosinone, oltre al risarcimento del danno. Con sentenza non definitiva la domanda avverso il silenzio è stata respinta per carenza di inerzia imputabile agli enti; la causa è proseguita per le domande annullatoria e risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio concentra l’esame sulla nota regionale del 23 luglio 2024, unico atto contestato nella residua pretesa annullatoria, e individua nella Regione Lazio l’unica amministrazione legittimata passiva anche ai fini risarcitori. Il parametro applicato è il combinato disposto dell’art. 6, comma 7, d.lgs. n. 152/2006 e del punto 4-bis), all. II, parte II, che devolve allo Stato i progetti relativi agli elettrodotti aerei con tensione nominale superiore a 100 kV e tracciato superiore a 10 km. I lavori in contestazione riguardano un elettrodotto di 150 kV con sostituzione del conduttore per 12,3 km: caratteristiche che collocano pacificamente l’intervento nella sfera statale. La nota regionale, pertanto, si sottrae alle censure.

Il Tribunale esamina poi la nota ministeriale del 14 dicembre 2023, con cui si sarebbe sostenuta l’assoggettabilità dell’intera opera ad autorizzazione unica regionale, rilevando che su questo specifico tema il Ministero ha rimesso le valutazioni alla competente Direzione generale, senza che alcuna opinione contrastante sia mai stata espressa in giudizio. Analogo esito per la nota del 15 gennaio 2025, resa in sede di interpello ex art. 3-septies, d.lgs. n. 152/2006: l’interpretazione che attrarrebbe la competenza sulle opere connesse a quella sull’opera principale è ritenuta logica ma contrastante con la lettera della legge. Il Collegio richiama il canone ubi lex voluit dixit: una deroga alla competenza statale speciale richiederebbe un’espressione esplicita.

Il percorso argomentativo si chiude con il richiamo all’interpretazione conforme alla mens legis, sostenuta da un precedente di legittimità, e alla legge regionale in materia di linee elettriche fino a 150 kV. Quest’ultima disciplinava funzioni trasferite in materia di opere elettriche, ma non i profili della valutazione di impatto ambientale, estranei al suo testo e non compresi tra le funzioni trasferite dall’art. 101, d.P.R. n. 616/1977. La domanda annullatoria è quindi rigettata e, con essa, quella risarcitoria, difettando il presupposto dell’illegittimità dell’atto. Le spese sono integralmente compensate per la novità e complessità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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