Nullità della sentenza per erronea improcedibilità e rimessione al primo giudice (Cons. Stato n. 7262 del 09.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza che dichiari improcedibile il ricorso di primo grado per sopravvenuto difetto di interesse, errando palesemente nell’escludere la permanenza dell’interesse del ricorrente e pretermettendo l’esame dei motivi, è affetta da nullità. L’art. 105, comma 1, c.p.a., nella parte in cui prevede che il Consiglio di Stato rimetta la causa al giudice di primo grado se dichiara la nullità della sentenza, si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato improcedibile il ricorso, errando palesemente nell’escludere la permanenza dell’interesse. La declaratoria di improcedibilità deve fondarsi su una motivazione adeguata, ragionevole e coerente, idonea a dare conto della specifica posizione dedotta. La rimessione al primo giudice può essere disposta anche senza previa segnalazione alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., non essendo il giudice vincolato al petitum in ordine alle conseguenze processuali dell’accoglimento.

Il Fatto

Una società ha impugnato davanti al TAR Lazio i verbali di due sedute della Conferenza di servizi e la determinazione regionale recante pronuncia di VIA negativa su un progetto di discarica per rifiuti non pericolosi. Il giudice di primo grado ha dichiarato improcedibile il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione si fondava sulla circostanza che, nelle more, la società aveva presentato una nuova istanza di provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art. 27-bis d.lgs. n. 152/2006, relativa a un progetto insistente sulla medesima area. La società ha appellato, deducendo error in procedendo et in iudicando e riproponendo i motivi di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina prioritariamente il primo motivo, di valore assorbente. Richiamata la Adunanza plenaria n. 16 del 2024, il Consiglio di Stato ribadisce che la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità deve basarsi su una motivazione adeguata e coerente con i fatti di causa, dovendo consentire di comprendere l’effettiva ragione giuridica posta a suo fondamento.

Nel caso concreto, la mera presentazione dell’istanza di PAUR, in assenza di espressa dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, non giustifica l’improcedibilità. Il progetto sotteso all’istanza risulta difforme rispetto a quello originariamente presentato: non assume rilievo dirimente il fatto che entrambi riguardino una discarica per rifiuti non pericolosi sulla stessa particella catastale. Inoltre, anche l’istanza di PAUR è stata respinta dalla Regione.

Il T.a.r., ritenendo erroneamente improcedibile il ricorso, ha pretermesso l’esame dei motivi, integrando il presupposto della motivazione apparente e dell’errore palese di rito che ha per conseguenza il mancato esame della totalità dei motivi. Sussistono quindi i presupposti della rimessione al primo giudice ex art. 105, comma 1, c.p.a., soluzione confermata dalla Adunanza plenaria n. 10 del 2025.

La Corte precisa che la rimessione non richiede che l’appellante l’abbia domandata, né che sia stato dato avviso di rito ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.: l’esito consegue all’accoglimento della questione dedotta, non a una questione rilevata d’ufficio. Il giudice che accoglie il motivo condizionante il regime dell’azione non è vincolato al petitum in ordine alle conseguenze processuali.

L’appello è pertanto accolto nei sensi di cui in motivazione, con declaratoria di nullità della sentenza impugnata e rinvio al T.a.r. per il Lazio, impregiudicata la decisione di merito. Le spese del grado sono compensate per la novità delle questioni controverse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *