Ottemperanza al giudicato sul bonus docenti e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1372 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è accolto, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., quando risultano provati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina commissario ad acta il responsabile dell’ufficio dirigenziale competente, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo plesso. La regola di gratuità dell’incarico, dettata dall’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 per i decreti di equa riparazione, si applica per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, quando l’ausiliario sia dirigente della stessa amministrazione resistente.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti, hanno adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza della sentenza n. 1769/2024 del Tribunale di Palermo, che aveva accertato il loro diritto al beneficio economico di € 500,00 annui per la formazione, erogato tramite la carta elettronica per l’aggiornamento del personale docente, condannando l’amministrazione al pagamento delle relative somme per gli anni scolastici indicati nel titolo.

Non avendo il Ministero dell’Istruzione e del Merito provveduto spontaneamente, i ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza. L’amministrazione si è costituita in giudizio. Alla camera di consiglio la causa è stata posta in decisione in presenza della sola avvocatura erariale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto escluso che la nota depositata dalla parte potesse assumere rilievo processuale. Il deposito è avvenuto dopo la scadenza dei termini e invocava norme riferibili alla trattazione da remoto, istituto che il Collegio ha ricondotto al solo periodo emergenziale e alle udienze pubbliche straordinarie di smaltimento dell’arretrato, non alle udienze in presenza.

Nel merito il giudice ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. Il passaggio in giudicato della sentenza azionata risultava da attestazione in atti. Era inoltre provato l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo.

Il ricorso è stato pertanto accolto. Il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute nel titolo.

Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, su sollecitazione della parte interessata, è stato nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, in ulteriori sessanta giorni. L’incarico è senza compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: il Collegio ha applicato per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti di equa riparazione, richiamando i precedenti T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 2025 e T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 291 del 2025.

Il Tribunale ha precisato che il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. n. 138 del 2015. Il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., e ogni ritardo nell’esecuzione integra ipotesi foriera di responsabilità amministrativa. Le spese, liquidate con riguardo analogico ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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