La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso (TAR Sicilia n. 487 del 06.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità dell’impugnazione. In ossequio al principio dispositivo, il giudice amministrativo non può in tal caso decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità alla volontà espressa dalla parte. La rinuncia alla coltivazione del giudizio, fondata su una sopravvenuta modificazione della situazione sostanziale, preclude pertanto ogni scrutinio dei motivi. Resta ferma la regola per cui, in difetto di costituzione delle parti intimate, nessuna statuizione è dovuta in ordine alle spese di lite.

Il Fatto

La ricorrente, nella qualità di fallimento di una società di fatto e del socio illimitatamente responsabile, ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune aveva disposto la chiusura immediata di una struttura ricettiva alberghiera, unitamente ad altri atti presupposti e connessi, tra cui un precedente provvedimento rivolto al diverso gestore e una nota interlocutoria.

Le parti intimate non si sono costituite in giudizio; il Comune ha depositato una relazione corredata da documentazione. Con ordinanza cautelare del 7 dicembre 2023, n. 596 la domanda di sospensione è stata respinta. Nel corso del giudizio la parte ricorrente ha dedotto l’intervenuta cessione dell’azienda alberghiera e ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del giudizio, chiedendo la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il thema decidendum si concentra sulla sorte del ricorso a seguito della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dal difensore della parte ricorrente. Il Tribunale richiama il condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità dell’impugnazione.

Il fondamento dell’istituto è individuato nel principio dispositivo. Una volta che la parte abbia manifestato la volontà di non coltivare più il giudizio, il giudice non può decidere la controversia nel merito, dovendo invece pronunciare una declaratoria in conformità alla volontà espressa. La rinuncia alla decisione preclude, dunque, ogni scrutinio dei motivi di impugnazione.

A sostegno dell’orientamento il Collegio richiama T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 21 novembre 2024, n. 2237; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II ter, 20 novembre 2024, n. 20627; T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 18 novembre 2024, n. 6300. Tali precedenti confermano la lettura secondo cui la declaratoria di improcedibilità assorbe gli altri profili, senza che il giudice possa procedere all’esame dei vizi dedotti avverso l’ordinanza impugnata.

La questione in fatto che ha determinato la dichiarazione è individuata dal Tribunale nella intervenuta cessione, con atto del -OMISSIS-, dell’azienda organizzata per l’esercizio dell’attività alberghiera, comprensiva delle relative consistenze immobiliari. Tale vicenda ha fatto venir meno l’interesse alla coltivazione del giudizio e ha giustificato la richiesta di compensazione delle spese.

Il Collegio, applicando gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm., dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Quanto alle spese, rilevata la mancata costituzione in giudizio delle parti intimate, nessuna statuizione è dovuta, con conseguente pronuncia di nulla spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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