Sorteggio integrale della commissione solo raccomandato, legittimo il metodo misto di ateneo (TAR Puglia n. 1129 del 10.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il metodo del sorteggio integrale dei componenti delle commissioni giudicatrici per la chiamata dei professori universitari non si impone con carattere di inderogabilità. Le raccomandazioni dell’ANAC e l’atto di indirizzo del MIUR non hanno forza cogente e l’Ateneo conserva ampia discrezionalità nel definire le modalità di nomina, in coerenza con l’autonomia universitaria riconosciuta dall’art. 33 Cost. Il metodo misto, con designazione di un componente interno e sorteggio di due esterni da una lista di quattro, supera adeguatamente il rischio di localismo universitario e non contrasta con l’art. 97 Cost. Il principio di parità di genere opera sull’elenco dei componenti potenziali, non sui membri effettivamente estratti. È legittima la presa visione dell’elenco dei candidati all’atto dell’insediamento, se prevista dal regolamento di ateneo e finalizzata alla dichiarazione di incompatibilità, e le valutazioni tecniche della commissione sono sindacabili solo se manifestamente incoerenti o irragionevoli.

Il Fatto

Con decreto rettorale del 5 ottobre 2023 l’Università indice una procedura selettiva per un posto di professore universitario di prima fascia, settore scientifico-disciplinare IUS/08, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010. Il ricorrente chiede al Dipartimento di procedere alla nomina della commissione mediante sorteggio integrale tra i docenti inclusi nell’elenco dei sorteggiabili per l’abilitazione scientifica nazionale. L’istanza resta priva di riscontro: il Consiglio di Dipartimento designa il membro interno e individua quattro esterni sorteggiabili, di cui due vengono estratti a sorte.

La commissione individua due candidati qualificati, esprimendo per il controinteressato il giudizio di “ottimo” e per il ricorrente quello di “sicuramente positivo”. Il Dipartimento propone la chiamata del primo, il Consiglio di Amministrazione la approva e il Rettore dispone la nomina. Il ricorrente impugna l’intera sequenza davanti al TAR Puglia, deducendo vizi di composizione della commissione, violazione della parità di genere, illegittima scansione tra insediamento e fissazione dei criteri, assenza di punteggi e difetto di motivazione della valutazione comparativa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. Sul primo motivo osserva che il regolamento di ateneo non tace sulle modalità di individuazione dei commissari: l’art. 5, comma 3, prevede un sistema misto, con designazione di un componente interno e sorteggio di due esterni da una lista di quattro. Il metodo del sorteggio integrale costituisce oggetto di mera raccomandazione e non vincola l’amministrazione universitaria, che sul punto gode di ampia discrezionalità. Il Collegio sottolinea che la presenza di due commissari esterni garantisce un equo bilanciamento del peso del membro interno e supera il paventato localismo universitario.

Quanto all’omessa valutazione dell’istanza endoprocedimentale, il Tribunale riconosce che l’art. 10, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990 impone di valutare le memorie pertinenti, ma chiarisce che ciò non obbliga l’amministrazione a dare riscontro alla richiesta di adottare un metodo non contemplato, ancorché raccomandato. Nessuno sviamento di potere è ravvisabile nella decisione di applicare una disposizione regolamentare non impugnata.

Sulla parità di genere il Collegio distingue tra lista dei componenti potenziali e membri effettivi: il Dipartimento ha inserito nella rosa una donna e tre uomini, garantendo la presenza di generi differenti; la circostanza che il sorteggio abbia estratto due docenti maschi è effetto casuale, irrilevante ai fini dell’art. 51 Cost.

La presa visione dell’elenco dei candidati all’insediamento non integra vizio, perché espressamente prevista dall’art. 5, comma 12, del regolamento in funzione della dichiarazione di incompatibilità, e non risulta alcuna anticipata valutazione dei titoli. L’art. 18 legge n. 240/2010 non impone punteggi numerici: i giudizi sintetici sono sufficienti e anzi più garantisti, essendo la chiamata rimessa al Dipartimento e non alla commissione.

Infine, il solo raffronto lessicale tra “ottimo” e “sicuramente positivo” rende conto della preferenza accordata. Le valutazioni tecniche sono sindacabili solo se manifestamente irragionevoli, non essendo consentito al giudice sostituire il proprio convincimento a quello di organismi dotati di speciali competenze. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. VI, n. 8471 del 13 dicembre 2019 e TAR Lazio, Sez. III, n. 544 del 14 gennaio 2015. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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