Difetto di giurisdizione sul silenzio dell’Agenzia per copia di scrittura privata registrata (TAR Calabria n. 200 del 31.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., non fonda una ipotesi autonoma di giurisdizione esclusiva, ma presuppone la giurisdizione del giudice amministrativo sulla pretesa sostanziale azionata. Ai fini del riparto occorre qualificare la situazione giuridica soggettiva dedotta. La domanda diretta a ottenere dall’Agenzia delle Entrate l’autorizzazione al deposito di copia di una scrittura privata registrata e smarrita in luogo dell’originale non involge l’esercizio di un potere autoritativo, ma un diritto soggettivo del contribuente, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e devoluzione della controversia al giudice ordinario.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto all’Agenzia delle Entrate il rilascio di copia conforme di un atto registrato, relativo a una scrittura privata intercorsa tra più soggetti. L’Ufficio aveva segnalato di non essere in possesso dell’atto, perché smarrito.

Il ricorrente ha allora proposto ricorso dinanzi al TAR, sul presupposto dell’art. 2 della legge n. 241/1990, per ottenere l’autorizzazione a depositare in luogo dell’originale la copia dell’atto privato registrato. L’amministrazione resistente si è costituita chiedendo il rigetto, deducendo l’inammissibilità della domanda per difetto dei presupposti dell’accesso agli atti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto qualificato la domanda: essa non riguarda un’istanza di accesso documentale ex artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, ma l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la condanna a un facere. La controversia va pertanto sussunta nel giudizio speciale sul silenzio ex art. 117 c.p.a., e non in quello sull’accesso di cui all’art. 116 c.p.a. prospettato dalla resistente.

Richiamando l’insegnamento di legittimità, il TAR ha ricordato che il rimedio contro l’inerzia non determina una ulteriore ipotesi di giurisdizione esclusiva, ma presuppone la giurisdizione sulla pretesa sostanziale. Occorre quindi qualificare la posizione fatta valere e, se configurabile come diritto soggettivo, verificarne l’eventuale riconducibilità a una ipotesi di giurisdizione esclusiva (Cass. Sez. Un. n. 18152 del 2015; Cass. Sez. Un. n. 32688 del 2021).

Passando alla disciplina sulla registrazione, il Collegio ha richiamato gli artt. 9 e seguenti del d.P.R. n. 131/1986 e l’art. 10, comma 1, lett. a), che individua nelle parti contraenti i soggetti obbligati a chiedere la registrazione delle scritture private non autenticate. Da qui la conclusione che la pretesa azionata non ha consistenza di interesse legittimo: l’amministrazione non è titolare di un potere idoneo a incidere sulla posizione di vantaggio del ricorrente (Ad. Plen. n. 3 del 2011).

Il ricorrente è tenuto alla registrazione e l’Ufficio territorialmente competente deve procedervi, cosicché l’omessa registrazione integra il diniego di un diritto soggettivo e non di un interesse legittimo, posizione per la quale la legge non contempla una ipotesi di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133 c.p.a..

Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la cognizione al giudice ordinario, davanti al quale il giudizio potrà essere riassunto nel termine dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate, in ragione della soccombenza formale e dell’infondatezza delle difese della resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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