Errore materiale nell’offerta economica non emendabile se richiede elementi esterni (TAR Basilicata, Sez. I, n. 18 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore nella formulazione dell’offerta economica è qualificabile come errore materiale soltanto quando sussistano elementi univoci che lo riconducano a un vizio di trascrizione o di compilazione, inequivocabilmente e immediatamente rilevabile come tale attraverso un’analisi che concerna il solo documento recante l’errore e non elementi a esso esterni o collaterali. Qualora l’esegesi ricostruttiva della volontà negoziale si estenda alla considerazione sistematica dei diversi atti di gara o si fondi su chiarimenti postumi dell’operatore economico, essa trascende in una ricostruzione di tipo logico-deduttivo, non coerente con i canoni dell’immediata evidenza e della pura materialità dell’errore emendabile. In tal caso, la rettifica dell’offerta è inammissibile, perché determinerebbe un’integrazione postuma dell’offerta, in violazione dei limiti del soccorso istruttorio di cui all’art. 101 d.lgs. n. 50/2016 e dei principi di par condicio e di autoresponsabilità.
Il Fatto
La società ricorrente veniva esclusa dal lotto n. 71 di una procedura aperta per l’affidamento di dispositivi medici per chirurgia vascolare, indetta dalla Regione Basilicata. Il provvedimento di esclusione era motivato dal fatto che l’operatore economico aveva riferito la quantità e l’importo indicati nell’offerta economica al fabbisogno annuale, anziché a quello triennale di durata dell’affidamento, come prescritto dalla legge di gara. La società aveva tempestivamente reso un chiarimento, rappresentando di aver indicato i dati su base annua per mero errore. Nel ricorso, la società impugnava l’esclusione, deducendo la violazione dell’art. 101 d.lgs. n. 50/2016 e delle regole della lex specialis, nonché dei principi di buona fede, affidamento, tassatività delle cause di esclusione e massima partecipazione, chiedendo inoltre la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro o, in subordine, il risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo infondata la tesi della ricorrente secondo cui l’errore sarebbe stato superabile senza operazioni interpretative o manipolative. Il Collegio ha richiamato il consolidato formante giurisprudenziale che distingue l’errore “materiale” da quello che richiede una ricostruzione logico-deduttiva della volontà negoziale. Secondo tale indirizzo, l’errore è emendabile solo se rilevabile ictu oculi, ossia se elementi univoci, presenti nel solo documento recante l’errore, lo rendono immediatamente percepibile come vizio di trascrizione o compilazione.
Nel caso di specie, il Tribunale ha osservato come l’errore non fosse in alcun modo rilevabile dall’esame dell’offerta economica, non essendo rinvenibile nel modulo alcun elemento dal quale desumere la riferibilità a una sola annualità delle quantità e dell’importo indicati. Per “sanare” la posizione della ricorrente, sarebbe stato necessario fare ricorso a elementi esterni, ossia al chiarimento reso in corso di gara e a una conseguente indagine ricostruttiva della volontà negoziale. Tale operazione, ad avviso del Collegio, avrebbe dato luogo a una inammissibile integrazione postuma dell’offerta, con violazione dei limiti del soccorso istruttorio di cui all’art. 101 d.lgs. n. 50/2016 e dei principi di par condicio e di autoresponsabilità.
A ulteriore sostegno della decisione, il TAR ha valorizzato la chiarezza della lex specialis: il modulo dell’offerta economica prevedeva le colonne “fabbisogno triennale” e “importo triennale complessivo offerto IVA esclusa”, e l’art. 3 del disciplinare faceva testuale riferimento alla «fornitura triennale», specificando per ciascun lotto l’importo triennale a base d’asta. Tali elementi rendevano palese l’orizzonte temporale triennale sul quale calibrare l’offerta, risultando recessivo l’argomento della ricorrente basato sull’indicazione dei quantitativi su base annua nell’allegato “elenco dei fabbisogni”. Alla luce di tali motivazioni, il ricorso è stato rigettato e le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione delle peculiarità della questione.
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Nota della Redazione
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