Carta docente, ottemperanza al giudicato e penalità di mora (TAR Toscana n. 1238 del 01.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato che il titolo giudiziale non risulta eseguito, ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato entro un termine perentorio e, per il caso di ulteriore inadempienza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Il ritardo maturato dall’Amministrazione nella corresponsione delle somme dovute giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. La mancata costituzione dell’Amministrazione intimata non impedisce l’accoglimento, una volta che il ricorso risulti ritualmente notificato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del carattere seriale della controversia.
Il Fatto
Con una sentenza del Tribunale di Pistoia, sezione lavoro, è stato accertato il diritto di alcuni docenti a ottenere il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, con riferimento a plurimi anni scolastici. Per l’effetto, il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad accreditare le somme sul costituendo borsellino elettronico, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, co. 36, della legge n. 724/1994.
La sentenza è passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, i creditori hanno convenuto il Ministero davanti al TAR per ottenere l’ottemperanza e, in caso di ulteriore inadempienza, la nomina di un commissario ad acta. Hanno chiesto altresì la condanna alla penalità di mora. Il Ministero, regolarmente notificato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il collegio rileva che dagli atti di causa non risulta che il titolo della cui ottemperanza si tratta sia stato eseguito. Su questa premessa si fonda l’accoglimento: il giudizio di ottemperanza presuppone l’accertamento dell’inadempimento dell’Amministrazione agli obblighi discendenti dal giudicato, e nel caso concreto tale inadempimento è pacifico.
Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della sentenza ad ogni adempimento necessario. La fissazione del termine è funzionale a rendere attuale e verificabile l’obbligo di conformazione.
Per il caso di ulteriore inadempienza viene nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione.
Quanto alla penalità di mora, il collegio ritiene che il ritardo maturato giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
La mancata costituzione del Ministero non incide sull’esito, essendo il ricorso ritualmente notificato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre oneri e accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa.
Nota della Redazione
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