Ottemperanza della Carta Docente e poteri del giudice amministrativo (TAR Toscana n. 1369 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario e ordina l’esecuzione integrale del comando contenuto nel titolo. Il ricorso è ammissibile quando il titolo esecutivo è stato notificato e sono inutilmente decorsi i termini di legge senza che l’Amministrazione abbia provveduto. La nomina del commissario ad acta può essere disposta sin d’ora, con efficacia differita alla scadenza del termine assegnato, quale strumento di effettività della tutela. L’inerzia dell’Amministrazione non costituisce, di per sé, ragione di esonero dall’obbligo di conformarsi al dictum del giudice.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto dal giudice del lavoro una pronuncia che accertava il suo diritto a percepire il beneficio economico della Carta Elettronica del Docente per due anni scolastici, con condanna del Ministero al pagamento delle relative somme oltre interessi e rivalutazione, nei limiti del divieto di cumulo. Il Ministero aveva corrisposto solo le spese legali liquidate nel giudizio, omettendo di dare esecuzione al capitale riconosciuto.
La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo l’integrale esecuzione della sentenza, il pagamento di interessi e rivalutazione e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero, regolarmente evocato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’ammissibilità del ricorso e la verifica su basi documentali. La sentenza ottemperanda risulta notificata al Ministero presso la sede, è decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, ed è intervenuta l’attestazione del passaggio in giudicato rilasciata dalla cancelleria del giudice del lavoro. Sussistono pertanto i presupposti processuali per l’azione esecutiva dinanzi al giudice amministrativo.
Nel merito il ricorso è fondato. Il TAR ordina al Ministero, ove non abbia già provveduto, di conformarsi integralmente al giudicato, assegnando un termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore.
Quanto alla richiesta di nomina del commissario ad acta, il Collegio l’accoglie prevedendone l’operatività solo per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine assegnato. La nomina anticipata risponde all’esigenza di assicurare l’effettività della tutela senza attendere un nuovo e ulteriore giudizio. Il commissario individuato è il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega, chiamato a provvedere in un ulteriore termine di sessanta giorni.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza. Il Ministero è condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi ottocento euro oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario. La sentenza è dichiarata esecutiva a cura dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.