Requisiti economico-finanziari nel RTI richiesti a ciascuna impresa per la propria quota (TAR Puglia n. 1211 del 25.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche, la stazione appaltante può legittimamente richiedere, nella lex specialis, che il requisito di capacità economico-finanziaria del volume d’affari sia posseduto da ciascuna impresa del raggruppamento temporaneo, in misura corrispondente alla quota di lavori che la stessa si è impegnata a eseguire. Tale previsione costituisce trasposizione dell’art. 68, comma 11, d.lgs. n. 36/2023, secondo cui ciascun esecutore deve essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione da realizzare. La clausola non è irragionevole né sproporzionata, perché assicura che ogni operatore sia autonomamente in grado di sostenere il peso economico delle opere assunte, con funzione preventiva distinta dalla responsabilità solidale operante in fase esecutiva. Il requisito numerico non ammette interpretazioni estensive, né margini di tolleranza non previsti dalla legge di gara, pena la violazione della parità di trattamento.

Il Fatto

La ricorrente, capogruppo di un raggruppamento temporaneo in via di costituzione, impugna il provvedimento con cui la stazione appaltante l’ha esclusa da una procedura negoziata per l’affidamento di lavori di risanamento della rete idrica. L’esclusione è motivata dal fatto che una delle mandanti, titolare di una quota di esecuzione pari al dieci per cento, ha dichiarato un volume d’affari inferiore alla soglia richiesta per quella quota, senza ricorrere ad avvalimento per colmare la carenza.

La ricorrente deduce violazione dell’art. 68, commi 9 e 11, d.lgs. n. 36/2023 e del paragrafo 4.3.2 della lettera di invito, sostenendo che il requisito economico potesse essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. Lamenta inoltre eccesso di potere per irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità, nonché il mancato riconoscimento del requisito in capo a due mandanti e la ritenuta invalidità del contratto di avvalimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’interpretazione della lex specialis, richiamando i criteri letterale e sistematico degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. e la giurisprudenza amministrativa sul punto (Cons. Stato Sez. V n. 3394 del 2023). Oltre al paragrafo 4.3.2 invocato dalla ricorrente, rileva il passaggio della lettera di invito secondo cui non solo le capacità tecnico-professionali, ma anche quelle economico-finanziarie, devono essere possedute da ciascun esecutore con riguardo alla prestazione assunta.

Tale previsione è trasposizione dell’art. 68, comma 11, d.lgs. n. 36/2023, che impone il possesso dei requisiti prescritti per la prestazione da eseguire. La discrezionalità della stazione appaltante si è manifestata nella lex specialis, resa nota prima della presentazione delle offerte. Non persuade l’argomento della responsabilità solidale: il giudizio di affidabilità economica ha carattere preventivo e non riguarda la patologia del rapporto, sicché confondere i due piani significherebbe sostituire la fase di selezione con quella esecutiva.

Quanto alla proporzionalità, il Collegio richiama lo standard trifasico europeo (CGUE C-545/2021; CGUE C-205/2020): la clausola è idonea, necessaria e adeguata, poiché consente alla stazione appaltante di verificare che l’impresa regga da sola i flussi di cassa dei lavori, anche mediante avvalimento.

Sul requisito della mandante il cui volume d’affari si discosta dalla soglia di poche migliaia di euro, il ricorso è respinto: il dato matematico non è suscettibile di interpretazione estensiva e la lex specialis non prevede margini di tolleranza, in ossequio all’art. 68, comma 4, lett. b), d.lgs. n. 36/2023 e alla parità di trattamento.

Infine, il contratto di avvalimento è ritenuto inidoneo a coprire il requisito economico: la premessa richiama solo la carenza della certificazione SOA e l’oggetto menziona i soli requisiti tecnici, con la conseguenza che il negozio non soddisfa il requisito di determinatezza (Cons. Stato Sez. V n. 1543 del 2018). Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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