Carta docente: ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Toscana n. 1797 del 29.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’incompleta esecuzione del giudicato e ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine perentorio. La mancata dimostrazione dell’avvenuta corresponsione di quanto dovuto integra inadempimento e giustifica l’accoglimento del ricorso. Decorso inutilmente il termine assegnato, il commissario ad acta provvede in via sostitutiva, potendo avvalersi del pagamento in conto sospeso. La notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996 escludono ogni ostacolo normativo alla corresponsione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei procuratori antistatari.
Il Fatto
Con sentenza n. 431/2024 del 28 maggio 2024 il Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, accertava il diritto dei ricorrenti alla carta docente per gli anni scolastici indicati in sentenza, nell’importo di euro 500,00 annui, oltre interessi e rivalutazione nei limiti dell’art. 22, trentaseiesimo comma, legge n. 724/1994, e condannava il Ministero dell’istruzione e del merito a metterla a disposizione.
La sentenza, notificata in forma esecutiva e passata in giudicato, era eseguita dall’Amministrazione solo per le spese di giudizio. I ricorrenti proponevano quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo l’adozione di tutte le misure attuative e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituiva con comparsa di forma, senza dimostrare l’avvenuto pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 114 cod. proc. amm. e verifica anzitutto l’esistenza di un titolo esecutivo passato in giudicato, come attestato dalle certificazioni di cancelleria depositate dai ricorrenti. Il thema decidendum si concentra sull’unico profilo controverso: se l’Amministrazione abbia dato integrale esecuzione alla statuizione di condanna.
La risposta è negativa. Non risulta dimostrata in giudizio la materiale corresponsione di quanto dovuto ai ricorrenti, essendosi l’attività amministrativa esaurita nel solo pagamento delle spese. L’onere di provare l’adempimento grava sull’Amministrazione resistente, che non lo assolve con la mera costituzione formale.
Il Tribunale esclude poi l’esistenza di ostacoli normativi alla corresponsione. Il titolo esecutivo è stato notificato all’organo competente alla liquidazione ed è ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, terzo comma, d.l. n. 269/2003. La cornice normativa, quindi, non giustifica l’inerzia.
Non essendo conclusa l’attività di esecuzione, il ricorso è accolto. Viene dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, riconoscendo la carta docente con le modalità e gli accessori indicati nella sentenza di merito. All’Amministrazione è assegnato il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione.
Per il caso di inutile decorso di tale termine, il Collegio nomina commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, o un suo sostituto, con termine di ulteriori 60 giorni e facoltà di avvalersi del pagamento in conto sospeso ex art. 14, secondo comma, d.l. n. 669/1996. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 800,00, oltre IVA e CAP, in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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