Recupero compensi per incarichi non autorizzati e giurisdizione (TAR Toscana n. 32 del 12.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 pone a carico del dipendente pubblico un obbligo restitutorio dei compensi percepiti per incarichi non autorizzati, con connotati sanzionatori e a prescindere dai presupposti della responsabilità per danno. L’amministrazione di appartenenza è pertanto titolare del potere di recupero e non deve rivolgersi alla Procura della Corte dei conti per ottenere la restituzione delle somme. Il comma 7-bis del medesimo articolo tipizza un’autonoma condotta, fonte di responsabilità erariale, che presuppone l’inadempimento dell’obbligo restitutorio. La giurisdizione contabile sussiste solo se alla violazione del dovere di fedeltà o all’omesso versamento si accompagnino specifici profili di danno.

Il Fatto

Il ricorrente, Assistente Capo della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Livorno, ha impugnato l’ingiunzione di pagamento con cui il Questore gli ha contestato lo svolgimento di attività lavorativa non autorizzata, per un importo pari a euro 99.027,49, relativo al periodo in cui era in servizio. L’atto richiama il recupero di compensi indebitamente percepiti ai sensi dell’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 ed è stato notificato nel maggio 2019.

Il ricorrente ha dedotto l’incompetenza dell’organo emanante, la violazione delle norme sull’ingiunzione fiscale e l’erroneità del quantum. Si sono costituiti il Ministero dell’Interno e la Questura di Livorno, chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, il Collegio individua la norma applicabile nell’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, che vieta gli incarichi retribuiti non autorizzati e impone il versamento del compenso all’amministrazione di appartenenza. Il comma 7-bis, introdotto dalla l. n. 190/2012, configura invece un’autonoma ipotesi di responsabilità erariale per l’omesso versamento.

Il Tribunale richiama l’orientamento delle Sezioni Unite n. 21692 del 2019, secondo cui l’amministrazione creditrice ha titolo per richiedere l’adempimento dell’obbligazione senza doversi rivolgere alla Procura contabile. L’obbligo di versamento costituisce una sanzione ex lege volta a rafforzare la fedeltà del dipendente e prescinde dai presupposti della responsabilità per danno.

Il Collegio osserva che dagli atti non risulta avviata alcuna azione del Procuratore della Corte dei conti, essendovi stato il mero deferimento del ricorrente innanzi alla Procura contabile. Il primo motivo è quindi privo di pregio.

Sui motivi secondo e terzo, esaminati congiuntamente, il Tribunale ritiene sussistenti i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità della posta attiva. La ricostruzione è stata operata dal Nucleo Speciale Anticorruzione della Guardia di Finanza, soggetto terzo e imparziale, che ha indicato puntualmente la documentazione posta a fondamento degli accertamenti: visure camerali, mandati di agenzia, questionari ai committenti, dati dell’Anagrafe Tributaria e dichiarazioni fiscali.

La relazione evidenzia che, dopo la cessazione della ditta individuale del ricorrente e l’attivazione di quella della coniuge, l’attività è proseguita di fatto in capo al dipendente, come confermato dalle dichiarazioni dei mandanti e dalla promozione a coordinatore di zona. Il ricorrente non contesta il pagamento né l’esatta quantificazione delle somme, ma assume di aver percepito proventi solo fino al 30 giugno 2015. Il Collegio reputa irrilevante l’attivazione della ditta della coniuge e rileva che il recupero concerne il periodo 2009-2017. Il ricorso è pertanto infondato e va respinto, con condanna alle spese secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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